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La successione necessaria tra diritto sostanziale e tutela processuale

Nozione e calcolo della quota di legittima

La quota di legittima è la porzione di eredità che spetta di diritto al legittimario “a titolo di erede e [che egli] non può non conseguire, come tale, se non a questo titolo”.

Essa è determinata in base al numero dei legittimari, tenuto conto anche delle attribuzioni compiute in vita dal testatore e rappresenta “l’utile netto minimo” che il legittimario ha diritto ad ottenere.
La qualità di legittimario assume rilevanza soltanto qualora la successione ab intestato non sia sufficiente a fargli conseguire quanto gli spetta, a causa di attribuzioni inter vivos o mortis causa in favore di altri soggetti; la legittima, dunque, configura un limite alla libertà di disporre del de cuius.
La determinazione della quota in argomento avviene secondo quanto disposto dall’art.556 c.c., il quale prevede tre operazioni. La prima di queste è l’individuazione del relictum, ossia “la massa di tutti i beni che appartenevano al defunto al tempo della morte”; in altri termini, bisogna calcolare “il valore dei beni relitti, secondo il valore che essi hanno alla data di apertura della successione”. Fanno parte del relictum, i beni oggetto di simulazione assoluta o relativa, in quest’ultimo caso “qualora il negozio simulato non abbia i requisiti di forma e sostanza previsti per il negozio dissimulato”, in quanto essi in realtà si trovano ancora nel patrimonio ereditario; e i beni oggetto di “atti di alienazione nulli o annullati, nonché i diritti acquistati dal defunto sotto condizione risolutiva; esclusi invece i diritti sotto condizione sospensiva, in quanto non ancora entrati nel patrimonio, salva la necessità di ricalcolo quando l’uno o l’altro tipo di condizione dovessero avverarsi o mancare; […] con la medesima riserva, si devono comprendere i beni alienati sotto condizione sospensiva ed escludere i beni alienati sotto condizione risolutiva”; devono essere compresi i diritti di qualunque specie suscettibili di valutazione economica, di proprietà del de cuius al momento della morte e trasmissibili mortis causa. Ne sono esclusi “i beni oggetto di successione anomala-separata, come l’indennità in caso di morte del prestatore di lavoro […]; i diritti che si estinguono con la morte del titolare, come quelli di usufrutto, uso e abitazione [e quelli] che si trasmettono iure proprio e non iure successionis; i diritti originari acquistati dagli eredi in occasione della morte del de cuius, come il diritto al risarcimento del danno verso l’autore del fatto illecito che ha cagionato la morte, o il diritto spettante all’erede in quanto beneficiario di un’assicurazione sulla vita stipulata dal defunto […]”. Non rientrano nell’operazione di calcolo, altresì, “i frutti naturali non ancora percepiti, né i frutti civili non ancora maturati”; non rilevano eventuali modifiche successive “nel valore dei beni”.

La seconda operazione di calcolo è meramente aritmetica; essa consiste nella detrazione, dalla massa relitta, dei debiti che costituiscono il passivo dell’eredità, propri del de cuius o che sorgono conseguentemente al suo decesso, quali “le spese funerarie, nella misura corrispondente agli usi e giustificata dalle condizioni economiche del defunto, le spese per l’apposizione dei sigilli e per la compilazione dell’inventario nell’interesse di tutti i successibili, le imposte di successione, ecc.”. Non rientrano nel passivo, “i legati obbligatori, i quali costituiscono un debito a carico degli eredi, salva la riduzione”; mentre ne fanno parte “i debiti derivanti da donazioni obbligatorie non ancora adempiute al tempo della morte, salva la riunione fittizia di quanto consegue il creditore in base al titolo gratuito costituitogli dal defunto”. Neppure si calcolano “le obbligazioni naturali del defunto, in particolare i debiti prescritti prima dell’apertura della successione”. I debiti sottoposti a condizione, se si tratta di condizione sospensiva sono esclusi; se si tratta di condizione risolutiva, sono inclusi, salvo per entrambi il ricalcolo se la condizione si dovesse verificare. “L’incidenza della regola sul calcolo è inversa a quella che si verifica in sede di formazione dell’attivo: mentre l’esclusione dalla massa attiva dei diritti sottoposti a condizione sospensiva diminuisce il margine della
disponibile, l’esclusione dalla massa passiva dei debiti condizionali lo aumenta”. I debiti litigiosi sono accantonati “nella misura in cui la loro esistenza è contestata dagli eredi”. Medesima questione si pone in relazione ai “debiti solidali, per i quali il defunto, obbligato per l’intero nei confronti del creditore, non è tenuto che per la sua parte nei rapporti con i condebitori […]. Per l’altra parte il debito solidale verrà a gravare sull’eredità soltanto se e nella misura in cui il diritto di regresso sarà frustrato dall’insolvenza degli altri coobbligati”. La detrazione dei debiti avviene solamente sul relictum; però, se non vi è attivo, ma solo passivo, ovvero se quest’ultimo ecceda il relictum, la legittima andrà calcolata sul donatum.

La terza operazione è pure meramente aritmetica ed è costituita dalla riunione fittizia e si attua sommando al valore ottenuto dalle precedenti operazioni, il valore delle donazioni effettuate in vita dal defunto, in base al loro valore “attualizzato alla data di apertura della successione”. Essa include “necessariamente tutte le donazioni, in qualunque tempo fatte e a favore di chiunque” sia dirette che indirette e le donazioni dissimulate “sotto la facciata di negozi a titolo oneroso, previo accertamento della simulazione secondo il regime probatorio di detto istituto”; rientra nella riunione fittizia, altresì, tutto ciò che il de cuius “ha speso a favore dei sui discendenti per assegnazioni fatte a causa di matrimonio, per avviarli all’esercizio di un’attività produttiva o professionale, per soddisfare premi relativi a contratti di assicurazione sulla vita o per pagare i loro debiti”. Non vi rientrano, invece, “le spese di mantenimento e di educazione e quelle sostenute per malattia, né quelle ordinarie fatte per abbigliamento o nozze; […] le liberalità che si sogliono fare in occasione di servizi resi o comunque in conformità agli usi […]; ciò che si è conseguito per effetto di società contratta senza frode fra il defunto e alcuno dei suoi eredi, se le condizioni sono state regolate con atto di data certa […]; [ancora] la cosa perita per causa non imputabile al donatario […]”. Devono, inoltre, essere soggette a riunione le donazioni remuneratorie. Qualora la donazione sia invalida per vizi formali o sostanziali, il bene oggetto della donazione non viene computato nella riunione fittizia, ma nel relictum, poiché si considera ancora facente parte del patrimonio del donante. Vi sono, poi, delle ipotesi particolari di donazione: nell’ipotesi di “donazione con riserva di usufrutto a favore del donante, la riunione fittizia deve riguardare il valore della piena proprietà, poiché la morte del donante estingue il diritto di usufrutto, il quale si riunisce alla nuda proprietà per consolidazione”. Se si tratta, invece, di donazione modale la riunione deve considerare “l’intero valore del bene fuoriuscito dal patrimonio del donante, con la conseguenza che ove l’onere fosse a favore dello stesso donante, il calcolo va fatto al netto del modus”. Per quanto riguarda la simulazione, infine, deve distinguersi tra simulazione relativa e assoluta; la riunione fittizia avverrà per la simulazione relativa, in quanto “si tratta di vere donazioni, mascherate sotto la figura di negozi onerosi ([…] a condizione che sussistano i requisiti di forma e sostanza previsti per il negozio dissimulato); in caso di simulazione assoluta, invece, e di simulazione relativa [senza] i requisiti di forma o di sostanza previsti per il negozio dissimulato”, non si avrà la riunione, poiché “i beni sono solo apparentemente donati, e perciò appartengono al patrimonio del defunto rientrando nella categoria dei beni relitti”.

Dunque, dopo aver effettuato tutte e tre le operazioni suddette, si calcola il valore del patrimonio sul quale sarà computata la quota spettante ai vari legittimari. Ciò avviene, in particolar modo, “applicando le norme che indicano le quote di riserva (artt.536 ss.), le quali distinguono a seconda del numero e della qualità dei legittimari”. Il computo della legittima, tuttavia, deve avvenire previa imputazione a quest’ultima da parte di ciascun legittimario, “delle donazioni e dei legati a lui fatti, salvo che ne sia stato espressamente dispensato, [e altresì] delle donazioni e dei legati fatti, senza espressa dispensa, al suo ascendente”, ai sensi dell’art.564, commi 2 e 3.

Vi è da dire, per ultimo, che a parere della dottrina e della giurisprudenza tradizionali, per determinare la quota riservata ad ogni legittimario, bisogna “tenere conto non della situazione teorica esistente al momento dell’apertura della successione, ma di quella che concretamente si realizza a seguito eventualmente anche di rinunzie o prescrizioni dei diritti di ciascun legittimario”, in quanto siffatte vicende implicherebbero il ricalcolo delle quote; secondo l’orientamento contrario delle Sez. Unite della Suprema Corte, invece, “la rinunzia o la prescrizione del diritto di un legittimario non comportano il ricalcolo delle quote spettanti agli altri legittimari, dal momento che queste debbono essere individuate avendo esclusivo riguardo alla situazione esistente al momento dell’apertura della successione” e, dunque, una volta individuate sono immutabili e insensibili agli eventi che riguardano i vari legittimari.

Questo brano è tratto dalla tesi:

La successione necessaria tra diritto sostanziale e tutela processuale

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Informazioni tesi

  Autore: Karin Sangiorgio
  Tipo: Tesi di Master
Master in Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali
Anno: 2018
Docente/Relatore: Clemente Mazzù
Istituito da: Università degli Studi di Reggio Calabria
  Lingua: Italiano
  Num. pagine: 109

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