Skip to content

Le leggi di revisione della costituzione e le “altre leggi costituzionali”


L’art. 138 cost. prevede, come si è già accennato, il procedimento per la formazione delle leggi di revisione della Costituzione e delle “altre leggi costituzionali”.
Secondo l’espressione letterale, le leggi di revisione costituiscono una specie del più ampio genus delle leggi costituzionali, distinguibili in base al contenuto delle norme, ma esercizio del medesimo potere.
Così non vi è ostacolo, e la prassi conferma quest’opinione, ad inserire nella medesima legge costituzionale sia disposizioni di revisione della Costituzione sia disposizioni di altro contenuto.
Problema del tutto diverso è quello se in una Costituzione rigida possano darsi leggi costituzionali che abroghino in modo tacito norme della Costituzione.
Se si muove dall’idea, qui sostenuta, che l’abrogazione è un fenomeno generale, non dovrebbe esservi alcun ostacolo di principio ad ammettere che il legislatore costituzionale, come può abrogare esplicitamente norme della Costituzione, così può dettare una nuova disciplina materialmente incompatibile con essa.
Il genus delle leggi costituzionali comprende, quindi, in primo luogo, le leggi che, per essere destinate a modificare espressamente e stabilmente il testo della Costituzione, ricevono appunto il nome di leggi di revisione; e in secondo luogo, quelle leggi cui la Costituzione stessa riserva la disciplina di determinate materie.
Possono poi darsi leggi costituzionali dirette a derogare o sospendere norme della Costituzione o di altre leggi costituzionali, ovvero a disciplinare, con l’efficacia rafforzata propria di tali fonti, materie od oggetti a cui, in un dato momento, le forze politiche dominanti annettano una particolare importanza.

Valuta questi appunti:

Continua a leggere:

Dettagli appunto:

Altri appunti correlati:

Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:

Puoi scaricare gratuitamente questo riassunto in versione integrale.