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Tutela del cliente


La disciplina presuppone un cliente che deve essere protetto. Le norme del codice del consumo non sono sufficienti per i rapporti bancari.

Le regole si basano sul principio della trasparenza: art. 115 e seguenti “trasparenza delle operazioni dei servizi bancari e finanziari”.
Trasparenza rispetto alle condizioni economiche del contratto che il cliente stipula con la banca. Si applica agli intermediari del credito, alle banche e poste italiane, anche intermediari esteri che operano in Italia. Disciplina un po' diversa per il credito al consumo.
Le norme sono inderogabili o derogabili solo per favore del cliente, contenute nel TUB.
 
La loro violazione comporta nullità del contratto o della specifica clausola del contratto che contiene una disciplina diversa da quella contenuta nel TUB. Se non è a favore del cliente è nulla e se la clausola è importante allora si annulla l’intero contratto se no si sostituisce con un’altra clausola.
Va ricordato che la nullità vale per la violazione di norme previste a tutela della trasparenza, non della correttezza, che può dar luogo solo a risarcimento danni.

Le regole di trasparenza

Devono essere idoneamente pubblicizzate le condizioni economiche praticate alla clientela per ogni tipo di contratto che viene concluso dalla banca. La pubblicità in particolare deve riguardare prezzi, tassi d’interesse e altre condizioni relative ai servizi offerti.
La banca deve pubblicizzare il TEGM (TASSI EFFETTIVI GLOBALI MEDI): indicatore sintetico del peso % dei costi che la banca applica. È importante capire come si calcola perché non è solo il tasso d’interesse.
ISC (indicatore sintetico di costo) è una specificazione del tem per certi contratti.

Contenuto del contratto:
• tema importante; se do pubblicità delle condizioni economiche di quel contratto, quando stipulo il contratto non possono esserci contenuti diversi (art. 116) nel contratto non possono esserci clausole più sfavorevoli rispetto a quelle pubblicizzate.
Art. 117 opera la sostituzione automatica della clausola nulla. Se la nulla era in materia di tassi d’interesse, il tasso nullo viene sostituito con un tasso facendo riferimento al tasso dei titoli di stato dei 12 mesi precedenti.
Se la clausola nulla riguarda altre cose viene sostituita con clausola pubblicizzata.
Ci sono schemi contrattuali che le banche devono rispettare.

Per i contratti bancari normalmente la banca può modificare unilateralmente, in favore del cliente, le condizioni previste dal contratto (ius variandi ma deve essere prevista nel contratto). 
La banca non può inserire nuove previsioni nel contratto ma modificare quelle esistenti in modo unilaterale. Si esclude la possibilità di inserire nuove clausole prima non contemplate.

Ci sono però limitazioni previste nel TUB: la possibilità di variazione è prevista per contratti a tempo indeterminato e contratti a tempo determinato tipo un mutuo ma le modifiche non possono riguardare i tassi d’interesse.

Art. 118 la modifica vale solo se c’è un giustificato motivo cioè elemento rilevante delle condizioni economiche del rapporto ma i giustificati motivi quali sono?
La giurisprudenza dice che consiste in una variazioni di condizioni economiche di mercato rispetto le quali la banca rimane estranea (modifica tassi interesse da parte di BCE).

Il legislatore nel 2011 è intervenuto con una legge che estende la modifica unilaterale di contratti a tempo determinato purchè la banca dia un preavviso di almeno 2 mesi dell’intenzioni di modificare unilateralmente e in questi 2 mesi il cliente che riceve il preavviso può recedere dal contratto senza penalità di chiusura. Se le variazioni unilaterali riguardano i tassi d’interesse, conseguenti a decisioni di politica monetaria, devono riguardare sia i tassi debitori che creditori. Il mancato procedimento fa perdere l’efficacia della modifica.

Art. 120 bis del TUB prevede una facoltà di recesso per i contratti a tempo indeterminato e nel caso in cui il cliente si avvalga di ciò non gli si possono applicare penali.


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