Skip to content

Art. 814, I diritti degli arbitri

-diritto all'onorario per l'opera prestata, sorge dopo l'espletamento dell'incarico, salva diversa pattuizione.
-diritto al rimborso delle spese. Art 816 septies :  Anticipazione delle spese
'Gli arbitri possono subordinare la prosecuzione del procedimento al versamento anticipato delle spese prevedibili. Salvo diverso accordo delle parti, gli arbitri determinano la misura dell'anticipazione a carico di ciascuna parte.
Se una delle parti non presta l'anticipazione richiestale, l'altra può anticipare la totalità delle spese. Se le parti non provvedono all'anticipazione nel termine fissato dagli arbitri, non sono più vincolate alla convenzione di arbitrato con riguardo alla controversia che ha dato origine al procedimento arbitrale.'
Sono entrambi dovuti solidalmente dalla parti, salvo il caso in cui gli arbitri non rinuncino ai propri diritti al momento dell'accettazione o con atto scritto successivo e il caso di cui all'art 813ter VI comma.
Alla fine del procedimento, le spese e gli onorari possono essere liquidati direttamente dagli arbitri con determinazione avente natura di proposta contrattuale, non vincolante per le parti in caso di mancata accettazione (perchè è un atto unilaterale del soggetto di un rapporto di locazione d'opera). Qualora le parti non accettino la proposta degli arbitri, ovvero nel caso in cui essi non formulino alcuna proposta, è previsto un procedimento giudiziale di determinazione delle spese e dell'onorario dovuti (ricorso degli arbitri al pres del trib indicato nell'art 810 II, il quale provvede, sentite le parti, con ordinanza esecutiva reclamabile dinanzi la corte d'appello entro 30 gg).

Tratto da DIRITTO PROCESSUALE CIVILE di Federica D'ortenzio
Valuta questi appunti:

Continua a leggere:

Dettagli appunto:

Altri appunti correlati:

Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:

Puoi scaricare gratuitamente questo riassunto in versione integrale.