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La fase di autorizzazione e di esecuzione del processo

La fase di autorizzazione e di esecuzione del processo


La legge detta la disciplina di un unico procedimento per il sequestro.
La FASE DI AUTORIZZAZIONE è disciplinata dagli artt.da 669bis a 669octies.
 All’art. 675 è prevista una particolare previsione di perdita di efficacia: una volta ottenuto il provv.autorizzativo, il sequestro, per produrre i suoi effetti di cautela, deve essere eseguito, l’art.675 dispone che se l’esecuzione non avviene entro 30 giorni dalla data della pronuncia il provv. diviene inefficace. La dichiarazione dell’inefficacia avverrà con le forme di cui all’art.669novies (ipotesi generali di inefficacia).
Riguardo l’impugnazione del provv. bisogna riferirsi alla disciplina dell’istituto del reclamo prevista all’art.669terdecies.
La FASE DI ESECUZIONE o di ATTUAZIONE è lasciata dall’art. 669 duodecies, con esplicita salvezza, alla disciplina degli art.677 e ss. che così escludono l’applicabilità di tale art. se non in via residuale. La fase di ESECUZIONE del sequestro ha caratteristiche strutturali assimilabili a quelle dell’esecuzione forzata. La legge stessa si richiama
1    Per il sequestro giudiziario (avente ad oggetto cose determinate) alle forme dell’esecuzione su cose determinate, ossia all’esecuzione per consegna o rilascio (omessa la notificazione del precetto e l’avviso di cui all’art.608c1 salvo che il custode sia persona diversa dal detentore).
2    Per il sequestro conservativo (sorta di pignoramento anticipato) alle forme proprie del pignoramento; se si tratta di sequestro di credito o di cose dovute dal terzo-esclusa l’azienda in quanto non pignorabile- il sequestrante deve citare il terzo, mentre solo nel caso di sequestro conservativo su immobili, la legge dispone che il sequestro si esegue con la trascrizione del provv. presso l’ufficio del conservatore dei registri immobiliari del luogo in cui i beni sono situati.
-Se il sequestro concorre col pignoramento, si ritiene che debba prevalere il processo di esecuzione, il sequestrante partecipa alla distribuzione della somma ricavata; mentre nel caso che il medesimo bene sia colpito da sequestro giudiziario e da sequestro conservativo, la precedenza spetta alla causa sull’appartenenza dei beni, che ha dato luogo al sequestro giudiziario.
-Sequestro presso se stesso: è il sequestro chiesto dal debitore su quanto da lui dovuto (perché contesta il debito o vanta altro credito) , la sua ammissibilità è controversa, tuttavia la giurisprudenza talora ammette questo sequestro, in tali ipotesi occorre adattare le forme della procedura alla particolare situazione.
- CONVERSIONE DEL SEQUESTRO art.684 (rubricato in maniera fuorviante 'revoca del sequestro') attribuisce al debitore la facoltà di ottenere dal giudice istruttore, prestando idonea cauzione, una sort di sostituzione della garanzia, offerta dai beni del sequestro, con altra garanzia costituita appunto dalla cauzione.
-L’art.685 invece dispone che quando il sequestro ha ad oggetto cose deteriorabili, il giudice può (se sussiste pericolo di deterioramento) ordinare la vendita nei modi stabiliti per le cose pignorate con lo stesso provv. di concessione e con altro successivo.
-Nel caso di sequestro giudiziario il giudice nomina il custode, eventualmente nella persona di quello dei contendenti che offre maggior garanzia, stabilisce i criteri e i limiti dell’amministrazione delle cose sequestrate e le particolari cautele idonee a rendere più sicura la custodia e impedire la divulgazione dei segreti. (tra queste cautele si è ipotizzato l’ordine di trascrizione del sequestro giudiziario ante causam).
-La legge 353/1990 ha eliminato l’istituto della convalida del sequestro.
-La competenza per le opposizioni all’esecuzione e agli atti successivi si ritiene appartenere al giudice dell’esecuzione.
-Questa nuova legge non si occupa della tutela del terzo che si afferma pregiudicato dalla misura cautelare in sé o dalle modalità della sua esecuzione (prima era possibile l’intervento nel giudizio di convalida), la dottrina ritiene che nella prima ipotesi sia possibile l’intervento del terzo nel procedimento cautelare, esclusa la sua legittimazione al reclamo e che nella seconda ipotesi di verifichi un’inefficacia che può essere fatta valere con le modalità di cui all’art.669novies.


Tratto da DIRITTO PROCESSUALE CIVILE di Federica D'ortenzio
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