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Criterio orizzontale di competenza per territorio: attribuzione di competenza della singola causa ad uno specifico ufficio giudiziario nazionale


EX ART. 18.1 CPC, rubricato "Foro generale delle persone fisiche" (=Ufficio giudiziario territorialmente competente per la generalità delle cause), quale criterio generale di competenza per territorio a vantaggio del convenuto, al fine di favorirne l’organizzazione della difesa (quale ratio legis identica a quella del criterio base di delimitazione della giurisdizione del giudice italiano rispetto a quello straniero EX ART. 3.1 DELLA LEGGE N 218 DEL 1995), è stabilito che «SALVO CHE LA LEGGE DISPONGA ALTRIMENTI, È COMPETENTE IL GIUDICE DEL LUOGO IN CUI IL CONVENUTO HA LA RESIDENZA O IL DOMICILIO, E, SE QUESTI SONO SCONOSCIUTI, QUELLO DEL LUOGO IN CUI IL CONVENUTO HA LA DIMORA (Esempio di foro generale successivamente concorrente)»; inoltre, EX ART. 18.2 CPC, quale ulteriore esempio di foro generale successivamente concorrente, è stabilito che «SOLO SE IL CONVENUTO NON HA RESIDENZA, NÉ DOMICILIO, NÉ DIMORA NELLA REPUBBLICA, O SE LA DIMORA È SCONOSCIUTA, È COMPETENTE IL GIUDICE DEL LUOGO IN CUI RISIEDE L'ATTORE».
Accanto ai fori generali, ci sono fori speciali, quali uffici giudiziari territorialmente competenti per determinate materie, che si suddividono in fori facoltativi (=Uffici giudiziari alternativi al foro generale) e fori esclusivi (=Uffici giudiziari obbligatoriamente da adirsi per determinate materie). Inoltre, si distingue anche tra fori elettivamente concorrenti e fori successivamente concorrenti, a seconda se la scelta dell’attore dell’ufficio giudiziario cui adire sia libera o sia vincolata alla mancanza dell’alternativo foro generale competente
Ad esempio, EX ART. 21.1 CPC, rubricato "Foro (esclusivo) per le cause relative a diritti reali e ad azioni possessorie", è ragionevolmente stabilito che «PER LE CAUSE RELATIVE A DIRITTI REALI SU BENI IMMOBILI, PER LE CAUSE IN MATERIA DI LOCAZIONE E COMODATO DI IMMOBILI E DI AFFITTO DI AZIENDE, NONCHE` PER LE CAUSE RELATIVE AD APPOSIZIONE DI TERMINI ED OSSERVANZA DELLE DISTANZE STABILITE DALLA LEGGE, DAI REGOLAMENTI O DAGLI USI RIGUARDO AL PIANTAMENTO DEGLI ALBERI E DELLE SIEPI, È COMPETENTE IL GIUDICE DEL LUOGO DOVE È POSTO L'IMMOBILE O L'AZIENDA»
Al contrario, EX ART. 20 CPC, rubricato "Foro facoltativo (elettivamente concorrente) per le cause relative a diritti di obbligazione", è stabilito che «PER LE CAUSE RELATIVE A DIRITTI DI OBBLIGAZIONE È ANCHE COMPETENTE IL GIUDICE DEL LUOGO IN CUI È SORTA O DEVE ESEGUIRSI L'OBBLIGAZIONE DEDOTTA IN GIUDIZIO», quale alternativo ufficio giudiziario territorialmente competente rispetto al foro generale individuato EX ART. 18.1 CPC.
Infine, quale distinzione fondamentale, si distingue tra fori derogabili e fori inderogabili; nello specifico EX ART. 28 CPC, rubricato "Foro stabilito per accordo delle parti", è stabilito che «LA COMPETENZA PER TERRITORIO PUÒ ESSERE DEROGATA PER ACCORDO DELLE PARTI [Ciò significa che, prima della proposizione della domanda/prima che inizi il processo previa notifica dell’atto di citazione, l’attore ed il convenuto possono scegliere con un patto ad hoc un ufficio giudiziario, diverso da quelli individuabili in base ai criteri di competenza per territorio EX ARTT. 18 E SGG. CPC, e, quindi, di persè territorialmente incompetente EX ARTT. 18 E SGG. CPC. Quindi, la regola generale è che la competenza per territorio è derogabile, salvo i casi eccezionali di inderogabilità di cui qui di seguito!], SALVO CHE PER LE CAUSE PREVISTE NEI NN. 1, 2, 3 E 5 DELL'ART. 70 (Si tratta di cause nelle quali è obbligatorio l’intervento del PM), PER I CASI DI ESECUZIONE FORZATA (Quindi, i criteri di competenza per territorio EX ART. 26 CPC, rubricato "Foro dell'esecuzione forzata", sono inderogabili), DI OPPOSIZIONE ALLA STESSA (cioè all’esecuzione forzata), DI PROCEDIMENTI CAUTELARI E (DI PROCEDIMENTI) POSSESSORI (Si tratta delle azioni a tutela del possesso disciplinate nel C. C., quali l’azione di reintegrazione e l’azione di manutenzione), DI PROCEDIMENTI IN CAMERA DI CONSIGLIO (Si tratta della c. d. volontaria giurisdizione), E PER OGNI ALTRO CASO IN CUI L'INDEROGABILITÀ SIA DISPOSTA ESPRESSAMENTE DALLA LEGGE».


Tratto da DIRITTO PROCESSUALE CIVILE di Luisa Agliassa
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