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Il documento anonimo nel processo penale


La prova documentale può essere valutata dal giudice nella sua attendibilità quando è noto l’autore del documento.
Infatti all’autore, chiamato a deporre, possono essere rivolte le domande che servono a valutarne la credibilità.
Una verifica del genere non può avvenire quando è ignoto l’autore del documento.
Risulta ovviamente impossibile ricercare gli elementi di prova che servono a valutare la credibilità dell’autore “ignoto”.
Nel solo caso in cui si sia in presenza di un documento contenente una “dichiarazione” anonima, il codice prevede la sanzione dell’inutilizzabilità, mentre resta perfettamente valido il documento anonimo non contenente una dichiarazione ma una rappresentazione diversa (una foto).
Sul documento anonimo che contenga una rappresentazione diversa dalla dichiarazione è posto, di regola, il libero convincimento del giudice.
Ovviamente sarà più difficile, ma non impossibile, valutare l’attendibilità della rappresentazione incorporata in un documento anonimo non dichiarativo.
Il codice prevede che il documento possa essere sottoposto alle parti provate o ai testimoni per la verifica della provenienza.
Il documento cessa di essere anonimo quando il suo autore ne riconosce la paternità.
L’assenza della sottoscrizione o la sottoscrizione illeggibile, o di fantasia, danno luogo al documento formalmente anonimo.
Infatti se vi è riconoscimento, il documento non è più sostanzialmente anonimo.
Inoltre l’autore della rappresentazione può essere identificato attraverso un mezzo di prova come, ad esempio, una perizia.

Tratto da DIRITTO PROCESSUALE PENALE di Stefano Civitelli
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