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Le misure di sicurezza previste dalla legge


Misure di sicurezza personali, art 215 c.p.


elencate all’art. 215 c.p., distinguendole a loro volta in:
misure detentive: colonia agricola o casa di lavoro – casa di cura e di custodia - ospedale psichiatrico giudiziario – riformatorio giudiziario;
misure non detentive: libertà vigilata – divieto di soggiorno in uno o + comuni o in una o + province – divieto di frequentare osterie e spacci di bevande alcoliche – espulsione dello straniero dallo Stato.
L’ambito applicativo delle misure personali è determinata dalla legge (unitamente al periodo minimo) sulla base delle caratteristiche e condizioni personali del soggetto, nonché sulla base della gravità o della natura del fatto di reato commesso.
In particolare la misure di sicurezza personali detentive:
Assegnazione a una colonia agricola o casa di lavoro => è una misura destinata a soggetti imputabili caratterizzati da una vera e propria carriera criminale come legalmente definita attraverso le figure normative del delinquente abituale, professionale e per tendenza (artt. 102-105 e 107 c.p.) e agli autori di determinati reati: es. sfruttamento della prostituzione.
Ricovero in una casa di cura e di custodia => è la misura tipicamente destinata ai soggetti semi-imputabili oltre che agli ubriachi abituali o dediti alle sostanze stupefacenti che, sono considerati imputabili per finzione legislativa.
L’ospedale psichiatrico giudiziario => è la misura tipicamente destinata ai soggetti non imputabili per vizio totale di mente o cronica intossicazione da alcool o stupefacenti o sordomutismo.
Il riformatorio giudiziario => è la misura tipicamente destinata ai soggetti minori, siano essi imputabili o non imputabili.
In particolare la misure di sicurezza personali non detentive:
La libertà vigilata => è la misura statisticamente + importante poiché il suo ambito applicativo è generalizzato, essendo essa sia applicabile a soggetti imputabili, non imputabili e semi-imputabili e spesso anche in alternativa con le altre misure detentive, in una vasta gamma di casi (art. 229-230).
Le altre misure di sicurezza personali hanno un ambito applicativo residuale.

Misure di sicurezza patrimoniali, art 236 c.p.


elencate all’art. 236 c.p.:
cauzione di buona condotta,
Confisca.
Niente impedisce che nuove ed ulteriori specie di misure di sicurezza possano essere previste in leggi speciali successive al c.p.
In particolare la misure di sicurezza patrimoniali:
la cauzione di buona condotta (art. 237 c.p.) => di scarsissima applicazione nella pratica, essa consiste nel deposito di una somma di denaro determinata dal giudice entro i limiti stabiliti dalla legge: qualora entro il periodo di tempo fissato dal giudice fra 1 o 5 anni il soggetto non compia altri reati, la somma viene restituita; altrimenti, viene incamerata dallo Stato. I pochi casi di applicazione sono determinati dalla legge, sempre in aggiunta o in alternativa alla libertà vigilata.
la confisca (art. 240 c.p.) => consiste in un provvedimento mediante il quale lo Stato acquisisce la proprietà di una cosa in qualche modo collegata con il reato commesso. Proprio perché avente ad oggetto una cosa anziché la persona dell’autore del reato, la confisca si fonda su una pericolosità “reale” piuttosto che personale. L’ordinamento assume con la confisca un provvedimento di natura ablativa. La disciplina della confisca è diversa a seconda della natura del nesso esistente tra la cosa e l’autore. Si distingue infatti:
una confisca “obbligatoria” => deve essere sempre disposta dal giudice. Essa concerne le cose “che costituiscono il prezzo del reato” ovvero quelle “la fabbricazione, l’uso, il porto, la detenzione o l’alienazione delle quali costituisce reato, anche se non è stata pronunciata condanna”.
una confisca “facoltativa” => la cui applicazione è sempre subordinata ad una valutazione discrezionale del giudice in ordine alla presenza in concreto della pericolosità (e può essere disposta solo con sentenza di condanna). Essa concerne le cose “che servirono o furono destinate a commettere il reato, e delle cose che ne sono il prodotto o il profitto”.

La legge prevede che la confisca non si applichi quando la cosa appartiene a persona estranea al reato, salvo che si tratti di cosa la cui la fabbricazione, l’uso, il porto, la detenzione o l’alienazione.. siano incondizionatamente illeciti.


Le misure di sicurezza sono soggette ad un inarrestabile declino:
sotto il profilo teorico => hanno perso gran parte della loro ragion d’essere da quando la pena ha assunto anche compiti rieducativi;
sotto il profilo pratico => è un dato di fatto che le misure di sicurezza hanno finito per costituire un “doppione” delle pene, con l’aggravante della loro durata indeterminata nel massimo.



Tratto da DIRITTO PENALE di Beatrice Cruccolini
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