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Deroga generale ai criteri di competenza per valore e per materia


In particolare, grazie alle successive modifiche del testo originario CPC del 1942, che han abolito la figura del pretore, per quanto concerne le deroghe ai criteri di competenza per valore e per materia, cioè ai criteri di suddivisione delle cause civili tra tribunale e giudice di pace, molto semplicemente EX ART. 40.6 CPC, quale ottica preventiva, è stabilito che «SE UNA CAUSA DI COMPETENZA DEL GIUDICE DI PACE SIA CONNESSA PER I MOTIVI DI CUI AGLI ARTICOLI 31, 32, 34, 35 E 36 (che disciplinano le ipotesi di connessione qualificata) CON ALTRA CAUSA DI COMPETENZA DEL TRIBUNALE, LE RELATIVE DOMANDE POSSONO ESSERE PROPOSTE (dall’attore) INNANZI AL TRIBUNALE, AFFINCHÈ SIANO DECISE NELLO STESSO PROCESSO». Inoltre, EX ART. 40.7 CPC, quale ottica ex post, è stabilito che «SE LE CAUSE CONNESSE AI SENSI DEL SESTO COMMA SONO PROPOSTE DAVANTI AL GIUDICE DI PACE E AL TRIBUNALE, IL GIUDICE DI PACE DEVE PRONUNZIARE ANCHE D'UFFICIO LA CONNESSIONE A FAVORE DEL TRIBUNALE».

Tratto da DIRITTO PROCESSUALE CIVILE di Luisa Agliassa
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