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Il regolamento di giurisdizione

Il regolamento di giurisdizione


Istanza di parte alle sezioni unite della cassazione per la soluzione delle questioni di giurisdizione ex art. 37 cpc: il regolamento di giurisdizione

L’ordinamento giuridico italiano prevede uno strumento ad hoc, destinato a regolare la giurisdizione: il c. d. regolamento di giurisdizione.
Nello specifico, EX ART. 41.1 CPC, rubricato "Regolamento di giurisdizione", è stabilito che «FINCHÉ LA CAUSA NON SIA DECISA NEL MERITO IN PRIMO GRADO [In altre parole, "fino al momento in cui non vi sia una decisione del giudice sulla fondatezza della domanda dell’attore, entro il giudizio di primo grado". Questo è la preclusione/il limite temporale alla proponibilità del regolamento di giurisdizione. Inoltre, stando alla letteralità di tale dettato normativo, una pronuncia del giudice circa la giurisdizione e/o la competenza, non essendo inerente al merito/alla fondatezza della domanda dell’attore, bensì essendo inerente al rito, non blocca la proponibilità del regolamento di giurisdizione da parte dell’attore e/o del convenuto! Tuttavia, da molti anni, la giurisprudenza cerca di limitare il più possibile l'ambito d’applicazione del regolamento di giursdizione, motivo per la Corte di Cassazione intende più estensivamente questo limite temporale alla proposizione del regolamento di giursdizione, quale sinonimo di "finché la causa non sia decisa (con pronuncia di merito e/o di rito, che può essere una sentenza o anche un’ordinanza sulla competenza) in sede di merito, entro il giudizio di primo grado".], CIASCUNA PARTE
1) In altre parole, sia l’attore sia il convenuto possono proporre il regolamento di giurisdizione alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione. Ovviamente, di solito, la giurisdizione del giudice adito è contestata dal convenuto; in ogni caso, la possibilità di chiedere il regolamento di giurisdizione è data ex lege anche all'attore, perché, a fronte della contestazione della giurisdizione del giudice a quo da parte del convenuto, anche l'attore può avere interesse ad avere una pronuncia definitiva da parte della Corte di Cassazione, in modo da poter proseguire tranquillamente con il processo. Infatti, qualora post contestazione della giurisdizione da parte del convenuto, l’attore non proponga il regolamento di giurisdizione, sarà il medesimo giudice del processo a quo a prendere la decisione sulla giurisdizione, che, però, potrà essere anche rivista/ribaltata in appello e/o in cassazione.
2) Inoltre, EX ART. 41.2 CPC, qualora sia ipotizzabile un difetto di giurisdizione assoluto, è stabilito che «LA PA, CHE NON E' PARTE IN CAUSA, PUÒ CHIEDERE IN OGNI STATO E GRADO DEL PROCESSO CHE SIA DICHIARATO DALLE SEZIONI UNITE DELLA CORTE DI CASSAZIONE IL DIFETTO DI GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO A CAUSA DEI POTERI ATTRIBUITI DALLA LEGGE ALL'AMMINISTRAZIONE STESSA, FINCHE' LA GIURISDIZIONE NON SIA STATA AFFERMATA CON SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO.»; poiché l’istituto del regolamento di giurisdizione era già previsto nel testo originario del CPC del 1942, in quest’ipotesi peculiare, la legittimazione alla proposizione del regolamento di giurisdizione appartiene al prefetto e, quindi, la questione di giurisdizione è da lui sollevata, per conto della PA. 3) Infine, quale istanza d’ufficio che è possibile anche per un peculiare regolamento di competenza, EX ART. 59.3 DELLA LEGGE N. 69 DEL 2009, è stabilito che «SE SULLA QUESTIONE DI GIURISDIZIONE NON SI SONO GIÀ PRONUNCIATE, NEL PROCESSO, LE SEZIONI UNITE DELLA CORTE DI CASSAZIONE, IL GIUDICE DAVANTI AL QUALE LA CAUSA È RIASSUNTA PUÒ SOLLEVARE D'UFFICIO, CON ORDINANZA, TALE QUESTIONE DAVANTI ALLE MEDESIME SEZIONI UNITE DELLA CORTE DI CASSAZIONE, FINO ALLA PRIMA UDIENZA FISSATA PER LA TRATTAZIONE DEL MERITO […]». A tal proposito, si veda meglio di seguito.] PUÒ CHIEDERE ALLE SEZIONI UNITE DELLA CORTE DI CASSAZIONE (Questo, dunque, è uno dei casi eccezionali, in cui la Corte di Cassazione decide - con un’ordinanza - a Sezioni Unite e non a Sezione Semplice) CHE RISOLVANO LE QUESTIONI DI GIURISDIZIONE DI CUI ALL'ART 37 [In altre parole, di sicuro, si tratta delle contestazioni attinenti alla giurisdizione del giudice adito dall’attore rispetto ai poteri attribuiti alla PA e/o rispetto alla giurisdizione dei giudici speciali, che sono fatte valere nel processo o attraverso l’eccezione di difetto di giurisdizione proposta dal convenuto, o attraverso il rilievo d’ufficio dello stesso giudice adito. Inoltre, poiché l’originario testo dell’ART. 37 CPC comprendeva anche, al secondo comma, la disciplina del difetto di giurisdizione rispetto al giudice straniero - per poi essere sostituito dalla successiva LEGGE N. 218 DEL 31 MAGGIO 1995 di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato -, si tratta anche della contestazione attinente alla giurisdizione del giudice adito dall’attore rispetto al giudice straniero.]. L'ISTANZA SI PROPONE CON RICORSO A NORMA DEGLI ARTICOLI 364 E SEGUENTI (quali norme relative al giudizio di/ricorso per Cassazione), E PRODUCE GLI EFFETTI DI CUI ALL'ART 367 [Nello specifico, fino agli anni ’90, l’istanza di regolamento di giurisdizione comportava la sospensione automatica del processo di merito di fronte al giudice di primo grado, di cui si contesta la giurisdizione, in attesa della decisione in proposito da parte delle Sezioni Unite della Corte di cassazione; tuttavia, quest’effetto giuridico automatico della proposizione del regolamento di giurisdizione ha dato luogo a numerosi abusi da parte delle parti processuali, i cui avvocati lo proponevano pretestuosamente, al mero fine di ottenere la sospensione del processo di merito e, di conseguenza, allungarne ulteriormente i tempi.
Di conseguenza, EX ART. 367.1 CPC, rubricato "Sospensione del processo di merito", la LEGGE DI RIFORMA N. 353 DEL 1990 ha previsto che «UNA COPIA DEL RICORSO PER CASSAZIONE PROPOSTO A NORMA DELL'ARTICOLO 41, PRIMO COMMA, E' DEPOSITATA, DOPO LA NOTIFICAZIONE ALLE ALTRE PARTI, NELLA CANCELLERIA DEL GIUDICE DAVANTI A CUI PENDE LA CAUSA, IL QUALE SOSPENDE IL PROCESSO SE NON RITIENE L'ISTANZA MANIFESTAMENTE INAMMISSIBILE O LA CONTESTAZIONE DELLA GIURISDIZIONE MANIFESTAMENTE INFONDATA (In altre parole, "se non valuti la proposizione del regolamento di giurisdizione del tutto pretestuosa, al mero fine di ottenere la sospensione del processo a quo e, di conseguenza, allungarne ulteriormente i tempi")».
Inoltre, quale onere di riattivazione del processo a quo, precedentemente sospeso dal giudice la cui giurisdizione è stata contestata, EX ART. 367.2 CPC è stabilito che «SE LA CORTE DI CASSAZIONE DICHIARA LA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO, LE PARTI DEBBONO RIASSUMERE IL PROCESSO ENTRO IL TERMINE PERENTORIO DI SEI MESI DALLA COMUNICAZIONE DELLA SENTENZA»]».
La ratio legis dell’ART. 41 CPC/Il motivo per cui il legislatore del 1942 ha previsto l’istituto del regolamento di giurisdizione di fronte alle Sezioni Unite Corte di Cassazione consta nel fatto che il rispetto dei limiti di giurisdizione, quale primo presupposto processuale, affinché il giudice possa decidere la fondatezza o meno della domanda dell’attore, qualora sia controversa, deve essere garantito dalla Corte di Cassazione EX ART. 65.1 DEL REGIO DECRETO N.12 DEL 1941, secondo cui «LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, QUALE ORGANO SUPREMO DELLA GIUSTIZIA, ASSICURA [...], IL RISPETTO DEI LIMITI DELLE DIVERSE GIURISDIZIONI […]».
La pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione al riguardo è vincolante e, più nello specifico, ha una c. d. efficacia panprocessuale, cioè un'efficacia che vale in tutti i processi: anche se il processo a quo si estingue e si instaura un nuovo processo tra le stesse parti, l’efficacia della pronuncia delle Sezioni Unite riguardo il regolamento di giurisdizione è vincolante. Tale concetto si riscontra EX ART. 59.1 DELLA LEGGE N. 69 DEL 2009, secondo cui «[…] LA PRONUNCIA SULLA GIURISDIZIONE, RESA DALLE SEZIONI UNITE DELLA CORTE DI CASSAZIONE, È VINCOLANTE PER OGNI GIUDICE (ordinario o speciale) E PER LE PARTI ANCHE IN ALTRO PROCESSO».

IL REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE È UN MEZZO DI IMPUGNAZIONE EX ART. 323 CPC?
EX ART. 323 CPC, rubricato "Mezzi di impugnazione", è stabilito che «I MEZZI PER IMPUGNARE LE SENTENZE, OLTRE AL REGOLAMENTO DI COMPETENZA NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE, SONO: L'APPELLO, IL RICORSO PER CASSAZIONE, LA REVOCAZIONE E L'OPPOSIZIONE DI TERZO», quale elenco in cui non è compreso il regolamento di giurisdizione, perché in esso manca il presupposto della sentenza, di cui il mezzo di impugnazione è l’unico strumento, a disposizione delle parti, per attaccarla - salvo casi particolari, quale l’ordinanza del giudice a quo sulla questione pregiudiziale di competenza, di cui si dirà, che è diventata impugnabile con regolamento di competenza -. Infatti, in base alla preclusione EX ART. 41.1 CPC, il regolamento di giurisdizione è proponibile dalle parti «FINCHÉ LA CAUSA NON SIA DECISA NEL MERITO IN PRIMO GRADO» e, in altre parole, se è stata pronunciata una sentenza, esso non è più proponibile. Riepilogando, quindi, il regolamento di giurisdizione non è un mezzo di impugnazione, ma è solo uno strumento di contestazione della giurisdizione, al fine di ottenere una decisione vincolante al proposito da parte delle Sezioni Unite della Corte di cassazione.

Tratto da DIRITTO PROCESSUALE CIVILE di Luisa Agliassa
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