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La disciplina CC e CPC del mezzo di prova costituendo dell'ispezione



EX ART. 118.1 CPC, contenuto nel Titolo V del Libro I CPC intitolato “Dei poteri del giudice” e rubricato “Ordine d'ispezione di persone e di cose”, è stabilito che, quale mezzo di prova diponibile d'ufficio da parte del giudice a quo, «IL GIUDICE PUÒ ORDINARE ALLE PARTI E AI TERZI DI CONSENTIRE SULLA LORO PERSONA O SULLE COSE IN LORO POSSESSO LE ISPEZIONI (quale esame attento da parte del giudice a quo) CHE APPAIONO INDISPENSABILI PER CONOSCERE I FATTI DELLA CAUSA (Pertanto, oltre a superare il generico duplice vaglio di ammissibilità e di rilevanza, l'ispezione deve essere addirittura “indispensabile”), PURCHÉ CIÒ POSSA COMPIERSI SENZA GRAVE DANNO PER LA PARTE O PER IL TERZO, E SENZA COSTRINGERLI A VIOLARE UNO DEI SEGRETI PREVISTI NEGLI ARTICOLI 351 E 352 DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE (quali vecchie norme CPP, ora sostituite da ARTT. 200, 201 E 202 CPP, rispettivamente inerenti le ipotesi di segreto professionale, segreto d'ufficio e segreto di Stato)». Nello specifico, EX ART. 258 CPC è stabilito che «L'ISPEZIONE DI LUOGHI, DI COSE MOBILI E IMMOBILI, O DELLE PERSONE È DISPOSTA DAL GIUDICE ISTRUTTORE, IL QUALE FISSA IL TEMPO, IL LUOGO E IL MODO DELL'ISPEZIONE».
Quale chiarimento dell'ART. 116.2 CPC secondo cui  «IL GIUDICE PUÒ DESUMERE ARGOMENTI DI PROVA […] DAL LORO RIFIUTO (delle parti) INGIUSTIFICATO A CONSENTIRE LE ISPEZIONI CHE EGLI HA ORDINATE […]», EX ART. 118.2 CPC è stabilito, che «SE LA PARTE RIFIUTA DI ESEGUIRE TALE ORDINE (di ispezione) SENZA GIUSTO MOTIVO, IL GIUDICE PUÒ DA QUESTO RIFIUTO DESUMERE ARGOMENTI DI PROVA A NORMA DELL'ARTICOLO 116 SECONDO COMMA», quale sorta di misura coercitiva indiretta; d'altro canto, EX ART. 118.3 CPC è stabilito che «SE RIFIUTA IL TERZO, IL GIUDICE LO CONDANNA A UNA PENA PECUNIARIA DA EURO 250 AD EURO 1.500», quale sorta di misura coercitiva indiretta!
Al di là di sorta di misure coercitive indirette EX ART. 118 CPC, qualora la parte o il terzo non ottemperino all'ordine di ispezione disposto dal giudice a quo, l'attuazione in via coattiva dell'ispezione sulla persona è unanimamente esclusa dalla dottrina e dalla giurisprudenza; al contrario, più controversa è la coattività o meno dell'ordine di ispezione sulle cose o sui luoghi: secondo l'opinione maggioritaria in dottrina e sostenuta dalla giurisprudenza, esso non è eseguibile in via coattiva, mentre la minoranza della dottrina ritiene che tale ordine di ispezione è eseguibile coattivamente EX ART. 262.1 CPC, nella parte in cui è stabilito che «NEL CORSO DELL'ISPEZIONE O DELL'ESPERIMENTO IL GIUDICE ISTRUTTORE PUÒ […] DARE I PROVVEDIMENTI NECESSARI (cioè ordianre l'intervento della forza pubblica) PER L'ESIBIZIONE (forzata) DELLA COSA O PER ACCEDERE (coattivamente) ALLA LOCALITÀ», ed EX ART. 262.2 CPC, nella parte in cui è stabilito che «PUÒ ANCHE DISPORRE L'ACCESSO (coattivo) IN LUOGHI APPARTENENTI A PERSONE ESTRANEE AL PROCESSO […]».
EX ART. 259.1 CPC, rubricato “Modo dell'ispezione” è stabilito che «ALL'ISPEZIONE PROCEDE PERSONALMENTE IL GIUDICE ISTRUTTORE, ASSISTITO, QUANDO OCCORRE, DA UN CONSULENTE TECNICO [Infatti, trattandosi di accertamento dei fatti, per queste ispezioni possono essere necessarie delle conoscenze tecniche. ESEMPIO: Caso dell'ispezione del luogo in cui è avvenuto un determinato incidente stradale. In particolare, EX ART. 260.1 CPC è stabilito che «IL GIUDICE ISTRUTTORE PUÒ ASTENERSI DAL PARTECIPARE ALL'ISPEZIONE CORPORALE E DISPORRE CHE VI PROCEDA IL SOLO CONSULENTE TECNICO»; ovviamente, EX ART. 260.2 CPC è stabilito che «ALL'ISPEZIONE CORPORALE DEVE PROCEDERSI CON OGNI CAUTELA DIRETTA A GARANTIRE IL RISPETTO DELLA PERSONA»], ANCHE SE L'ISPEZIONE DEVE ESEGUIRSI FUORI DELLA CIRCOSCRIZIONE DEL TRIBUNALE, TRANNE CHE ESIGENZE DI SERVIZIO GLI IMPEDISCANO DI ALLONTANARSI DALLA SEDE. […]».
Nel corso dell'ispezione, EX ART. 261.1 CPC, rubricato “Riproduzioni, copie ed esperimenti”, è stabilito che «IL GIUDICE ISTRUTTORE PUÒ DISPORRE CHE SIANO ESEGUITI RILIEVI, CALCHI E RIPRODUZIONI ANCHE FOTOGRAFICHE DI OGGETTI, DOCUMENTI E LUOGHI, E, QUANDO OCCORRE, RILEVAZIONI CINEMATOGRAFICHE O ALTRE CHE RICHIEDONO L'IMPIEGO DI MEZZI, STRUMENTI O PROCEDIMENTI MECCANICI»; allo stesso tempo, EX ART. 261.2 CPC è stabilito che «EGUALMENTE, PER ACCERTARE SE UN FATTO SIA O POSSA ESSERSI VERIFICATO IN UN DATO MODO (ESEMPIO: Caso in cui il giudice a quo intenda riprodurre la dinamica di un incidente stradale), IL GIUDICE PUÒ ORDINARE DI PROCEDERE ALLA RIPRODUZIONE DEL FATTO STESSO, FACENDONE EVENTUALMENTE ESEGUIRE LA RILEVAZIONE FOTOGRAFICA O CINEMATOGRAFICA». In queste due ipotesi, EX ART. 261.3 CPC è stabilito che «IL GIUDICE PRESIEDE ALL'ESPERIMENTO E, QUANDO OCCORRE, NE AFFIDA L'ESECUZIONE A UN ESPERTO CHE PRESTA GIURAMENTO A NORMA DELL'ARTICOLO 193».
Inoltre, EX ART. 262.1 CPC è stabilito che «NEL CORSO DELL'ISPEZIONE O DELL'ESPERIMENTO IL GIUDICE ISTRUTTORE PUÒ SENTIRE TESTIMONI PER INFORMAZIONI E DARE I PROVVEDIMENTI NECESSARI PER L'ESIBIZIONE DELLA COSA O PER ACCEDERE ALLA LOCALITÀ (quale disposizione normativa da cui, come si è detto sopra, la minoranza della dottrina ricava la coattività dell'ordine di ispezione sulle cose o sui luoghi)»; allo stesso tempo, EX ART. 262.2 CPC è stabilito che «PUÒ ANCHE DISPORRE L'ACCESSO IN LUOGHI APPARTENENTI A PERSONE ESTRANEE AL PROCESSO (quale ulteriore disposizione normativa da cui, come si è detto sopra, la minoranza della dottrina ricava la coattività dell'ordine di ispezione sulle cose o sui luoghi), SENTITE SE È POSSIBILE QUESTE ULTIME, E PRENDENDO IN OGNI CASO LE CAUTELE NECESSARIE ALLA TUTELA DEI LORO INTERESSI».

Tratto da DIRITTO PROCESSUALE CIVILE di Luisa Agliassa
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