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La disciplina specifica del giuramento estimatori

La disciplina specifica del giuramento estimatorio



EX ART. 2736 CC è stabilito che è giuramento estimatorio «[…] QUELLO CHE È DEFERITO (d'ufficio dal giudice ad una delle parti, durante la fase decisoria del processo e, quindi, una volta terminata la fase di istruzione probatoria, cioè solo in seguito allo scattare delle preclusioni istruttorie fissate per le parti) AL FINE DI STABILIRE IL VALORE DELLA COSA DOMANDATA, SE NON SI PUÒ ACCERTARLO ALTRIMENTI».
In particolare, EX ART. 241 CPC è stabilito che «IL GIURAMENTO SUL VALORE DELLA COSA DOMANDATA PUÒ ESSERE DEFERITO DAL COLLEGIO A UNA DELLE PARTI, SOLTANTO SE NON È POSSIBILE ACCERTARE ALTRIMENTI IL VALORE DELLA COSA STESSA. IN QUESTO CASO IL COLLEGIO DEVE ANCHE DETERMINARE LA SOMMA FINO A CONCORRENZA DELLA QUALE IL GIURAMENTO AVRÀ EFFICACIA».

Tratto da DIRITTO PROCESSUALE CIVILE di Luisa Agliassa
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