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Le iniziative difensive del convenuto nei confronti della domanda dell’attore


Nel processo ordinario di cognizione, il momento della proposizione della domanda dell’attore si ha con la notificazione del c. d. atto di citazione, da parte dell’attore, ad un certo soggetto. In particolare, qualora sia notificato nei confronti di un certo soggetto un atto di citazione da parte dell’attore - e, di conseguenza, sia stata intentata contro di lui un’azione civile -, tale proposizione della domanda dell’attore fa assumere a quest’ultimo la qualità di convenuto e, quindi, di parte processuale, indipendentemente dal fatto che egli prenda o meno un’iniziativa difensiva previa deposito o meno della c. d. comparsa di risposta (Infatti, un sistema giuridico, in cui il processo non può iniziare se il convenuto non si difende, non è ipotizzabile, perché, altrimenti, per consentire a tutti i convenuti di evitare i processi, sarebbe sufficiente la loro mancata difesa.).
Riepilogando, quindi, a partire dalla notifica dell’atto di citazione, il convenuto sa che nei suoi confronti potrà essere pronunciata una sentenza sfavorevole e può scegliere: di rimanere fuori dal processo/di essere inerte nell’iter processuale/di non difendersi; o di entrare nel processo/di avere un ruolo attivo nell’iter processuale/di difendersi/di costituirsi nel processo, normalmente rivolgendosi ad un avvocato, al fine di addurre mezzi di prova che contraddicano/neghino i fatti costitutivi della domanda dell’attore.

Tratto da DIRITTO PROCESSUALE CIVILE di Luisa Agliassa
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