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Le vicende anomale del Processo di Primo Grado a cognizione piena


Quindi adesso, avendo visto tutto lo svolgimento del processo, ci occupiamo, per finire, delle vicende c.d anomale del processo. Quali vicende anomale vi vengono in mente? Il procedimento in contumacia, la sospensione del processo, l'interruzione del processo, l'estinzione del processo. Adesso, al di là dell'elenco, vediamo di puntualizzare la disciplina di queste vicende c.d anomale, in cui, quindi, il processo segue un iter particolare.

IL PROCEDIMENTO IN CONTUMACIA

Iniziamo con il processo che si svolge in contumacia, agli articoli che vanno dal 290 al 294. Noi possiamo avere la contumacia dell'attore? Sì, vedete l'art 290 che è intitolato, appunto, “Contumacia dell'attore”. In quale situazione possiamo porci il problema della contumacia dell'attore e della prosecuzione del processo in contumacia dell'attore? Cosa deve essere successo? Riandiamo all'inizio del processo, quindi c'è la notificazione dell'atto di citazione, da questo momento abbiamo la pendenza del processo. Dopodiché cosa deve succedere? La costituzione dell'attore nel suo termine; evidentemente se parliamo di contumacia dell'attore, l'attore non si è costituito. Che cosa può succedere a questo punto? Allora, se il convenuto a sua volta non si costituisce nel termine per lui previsto che cosa succede nel nostro processo? Il processo entra in uno stato, diciamo, di quiescenza perché non c'è stata neanche l' iscrizione al ruolo della causa, possiamo, però, poi avere una riattivazione con la riassunzione della causa. Invece, nel caso in cui il convenuto si costituisca in termini, allora si può porre il problema della prosecuzione del processo in contumacia dell'attore. Secondo voi, sarà automatica questa prosecuzione del processo? No, perché è l'attore che ha instaurato il processo, se poi non si è costituito, vedete l'art 290 ci dice che “Nel dichiarare la contumacia dell'attore, il giudice istruttore, se il convenuto ne fa richiesta, ordina che sia proseguito il giudizio, altrimenti dispone che la causa sia cancellata dal ruolo e il processo si estingue”. Quindi, il processo che si svolge in contumacia dell'attore si ha solo se il convenuto ne fa richiesta, quindi il convenuto vuole che si arrivi ad una decisione nel merito. E' un evento raro quello del processo che si svolge in contumacia dell'attore; molto più frequente è il processo che si svolge in contumacia del convenuto. Come si arriva a questa dichiarazione di contumacia del convenuto, e in quale momento? Se l'attore si è costituito tempestivamente, il convenuto può o costituirsi nel suo termine, oppure costituirsi all'udienza. Se non si costituisce all'udienza, cosa ci dice l'art 291? Vi ricordate, il giudice fa una verifica preliminare, se rileva che la mancata costituzione è dovuta a un vizio della notificazione, cosa fa? Dispone la rinnovazione. Se a quel punto il convenuto si costituisce è una sanatoria, comunque se viene rinnovato l'atto si ha la sanatoria con efficacia ex tunc e, a questo punto, se il nostro convenuto non si costituisce neppure in questo momento, esso verrà dichiarato contumace. Quali caratteristiche presenterà questo processo che si svolge in contumacia del convenuto? Vi ho già detto più volte che il nostro ordinamento ha un atteggiamento non sanzionatorio nei confronti del convenuto. Quindi, abbiamo un processo che si svolge normalmente, ovviamente il compito dell'attore, se il convenuto non ha contestato i fatti, non ha allegato fatti modificativi, impeditivi o estintivi, sarà facilitato, però (trattandosi di un processo che si svolge normalmente) l'attore sarà onerato anche della prova dei fatti costitutivi della sua pretesa. Anzi, il legislatore prevede che determinati atti siano notificati personalmente al convenuto contumace, sono degli atti la cui mancata conoscenza da parte del contumace può portargli delle conseguenze negative. Quali saranno questi atti che troviamo all'art 292? Il pensiero dovrebbe andare subito a un atto che per il convenuto contumace è importante conoscere, quale sarà? La sentenza, quindi sicuramente in un ottica non sanzionatoria del convenuto, vedete l'ultimo comma dell'art 292 ci dice che “Le sentenze sono notificate alla parte personalmente”. Quindi la sentenza gli viene notificata personalmente perché, a questo punto, il convenuto (poniamo che sia stato condannato) potrà impugnare la sentenza. Quali altri atti, secondo voi, è importante per il convenuto contumace conoscere? Ne abbiamo visto uno la settimana scorsa che non è elencato nell'art 292, perché è un articolo introdotto successivamente nel Codice, l'art 186-ter: l'ordinanza ingiunzione che, nel caso in cui il convenuto sia contumace, gli viene notificata personalmente perché lui può scegliere se costituirsi, se non si costituisce diventa esecutiva nei suoi confronti. Quali altri atti? Pensiamo all'istruzione probatoria, sono degli atti la cui mancata conoscenza, diciamo che se il convenuto non si attiva va incontro a delle conseguenze pregiudizievoli. A qualcuno viene in mente? A quali mezzi di prova possiamo pensare? Vedete il 1° comma dell'art 292: “L'ordinanza che ammette l'interrogatorio o il giuramento”, questa ordinanza è notificata personalmente al contumace, questo perché? Perché qual'è la conseguenza se la parte, nei cui confronti è stato deferito il giuramento, non si presenta a rendere il giuramento? Perde la causa. Perché, però, è solo l'ordinanza che ammette l'interrogatorio o il giuramento e non è notificata personalmente al contumace la richiesta della parte di assumere l'interrogatorio formale o il giuramento decisorio? Perché ricordiamoci che l'istanza di richiesta di assunzione del mezzo di prova è sempre sottoposta ad un vaglio di ammissibilità e rilevanza da parte del giudice; quindi è solo l'ordinanza che già ammette l'interrogatorio formale o il giuramento. E in ogni caso “comparse contenenti domande nuove o riconvenzionali (1° comma, art 292), quindi se viene proposta nei suoi confronti una nuova domanda o una domanda riconvenzionale, questa gli viene notificata personalmente. Altrimenti, “le altre comparse si considerano comunicate con il deposito in cancelleria”, ma voi capite che qui è una garanzia molto minore perché il nostro contumace è fuori dal processo. Quindi la particolarità del processo che si svolge in contumacia è che determinati atti devono essere notificati personalmente al contumace. Un problema che si pone è questo: se io, convenuto, sono stato dichiarato contumace potrò, sì, impugnare la sentenza, ma potrò costituirmi nel processo di I° grado? E se mi costituisco, quali poteri-facoltà ho? A questo risponde l'art 293 che ci dice che “La parte che è stata dichiarata contumace può costituirsi in ogni momento del procedimento fino all'udienza di precisazione delle conclusioni (quindi, sino al passaggio della causa in decisione)”. Però, cosa può fare il contumace che si costituisce, secondo voi? Se io ho scelto di non costituirmi, mi costituisco a un'udienza in cui vengono sentiti i testimoni. Vediamo cosa posso fare. Il 3° comma ci dice che “In ogni caso il contumace che si costituisce può disconoscere le scritture private contro di lui prodotte”. Però, a parte questo, non può porre in essere delle attività che siano precluse in quel momento, perciò se io, contumace, mi costituisco all'udienza in cui vengono sentiti i testimoni, da quale attività sarò precluso? Ormai è già scattata la barriera preclusiva per quanto concerne le prove, perciò io non potrò chiedere l'assunzione di mezzi di prova, depositare documenti, a meno che..secondo voi? Opera qui un istituto che noi abbiamo già visto in via generale, la rimessione in termini, che nella stesura originaria del Codice era prevista proprio solo per il contumace c.d “involontario”. Vedete l'art 294 ( rubricato, “Rimessione in termini”): “Il contumace che si costituisce può chiedere al giudice istruttore di essere ammesso a compiere attività che gli sarebbero precluse, se dimostra che la nullità della citazione o della sua notificazione gli ha impedito di avere conoscenza del processo o che la costituzione è stata impedita da causa a lui non imputabile”. Perciò se era nullo l'atto di citazione, se era nulla la notificazione e il giudice non se n'è reso conto, io, contumace, mi costituisco in uno stadio anche avanzato del processo (posso farlo fino al passaggio della causa in decisione, se no poi dopo potrò soltanto impugnare la sentenza), se la mia mancata costituzione è dovuta o a un vizio di questi atti o comunque a una causa a me non imputabile posso chiedere di essere rimesso in termini. Il 2° comma dell'art 294 ci dice che “Il giudice, se ritiene verosimili i fatti allegati, ammette la prova dell'impedimento, e quindi provvede sulla rimessione in termini delle parti (il giudice vi provvede con ordinanza)”. Quindi, questo per quanto concerne questa vicenda anomala della contumacia, quindi possiamo avere un processo che si svolge in contumacia dell'attore, ma occorre che il convenuto ne faccia richiesta; oppure possiamo avere un processo che si svolge in contumacia del convenuto con le particolarità che abbiamo visto.

Tratto da DIRITTO PROCESSUALE CIVILE di Luisa Agliassa
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