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Limiti oggettivi di ammissibilità



Invece, per quanto concerne i limiti oggettivi di ammissibilità della prova testimoniale, è da chiarire che, pur essendo storicamente il mezzo di prova più rilevante, la testimonianza è da sempre il mezzo di prova verso cui si hanno dei dubbi riguardo la sua attendibilità, proprio per il fatto di essere una dichiarazione resa da terzi su fatti avvenuti nel passato: da esperimenti concreti, si vede che anche un testimone in perfetta buona fede - e, quindi, dichiarante la verità - ha un margine di errore dichiarativo molto ampio!
In particolare, ci sono dei limiti oggettivi riguardo la prova testimoniale che hanno per oggetto il contratto: di regola, un contratto è redatto per iscritto; in questo caso, è possibile usare la prova per testimoni, che abbia ad oggetto la verità di circostanze diverse da quelle che si trovano raccolte nel documento contrattuale? EX ART. 2721.1 CC, rubricato “Ammissibilità: limiti di valore”, è stabilito che «LA PROVA PER TESTIMONI DEI CONTRATTI NON È AMMESSA QUANDO IL VALORE DELL'OGGETTO ECCEDE EURO 2,58», quale limite di valore che, evidentemente, è mai stato aggiornato: stando a questa disposizione normativa, la prova per testimoni del contratto è molto limitata! Il legislatore CPC non ha mai avvertito la necessità di alzare il limite per valore EX ART. 2721.1 CC, perché, in realtà, EX ART. 2721.2 CC, quale estrema cautela legislativa, è stabilito che «TUTTAVIA L'AUTORITÀ GIUDIZIARIA PUÒ CONSENTIRE LA PROVA (testimoniale) OLTRE IL LIMITE (di valore) ANZIDETTO, TENUTO CONTO DELLA QUALITÀ DELLE PARTI, DELLA NATURA DEL CONTRATTO E DI OGNI ALTRA CIRCOSTANZA».
D'altro canto, EX ART. 2722 CC, rubricato “Patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento”, è stabilito che «LA PROVA PER TESTIMONI NON È AMMESSA SE HA PER OGGETTO PATTI AGGIUNTI O CONTRARI AL CONTENUTO DI UN DOCUMENTO (contrattuale), PER I QUALI SI ALLEGHI CHE LA STIPULAZIONE È STATA ANTERIORE O CONTEMPORANEA», poiché tali patti, se precedenti o contemporanei alla stipulazione del contratto, sarebbero stati, appunto, raccolti nello stesso documento contrattuale. Al contrario, EX ART. 2723 CC, rubricato “Patti posteriori alla formazione del documento”, è stabilito che «QUALORA SI ALLEGHI CHE, DOPO LA FORMAZIONE DI UN DOCUMENTO (contrattuale), È STATO STIPULATO UN PATTO AGGIUNTO O CONTRARIO AL CONTENUTO DI ESSO, L'AUTORITÀ GIUDIZIARIA PUÒ (discrezionalmente) CONSENTIRE LA PROVA PER TESTIMONI SOLTANTO SE, AVUTO RIGUARDO ALLA QUALITÀ DELLE PARTI, ALLA NATURA DEL CONTRATTO E A OGNI ALTRA CIRCOSTANZA, APPARE VEROSIMILE CHE SIANO STATE FATTE AGGIUNTE O MODIFICAZIONI VERBALI».
In ogni caso, EX ART. 2724 CC, rubricato “Eccezioni al divieto della prova testimoniale”, è stabilito che «LA PROVA PER TESTIMONI È AMMESSA IN OGNI CASO:
1) QUANDO VI È UN PRINCIPIO DI PROVA PER ISCRITTO: QUESTO È COSTITUITO DA QUALSIASI (documento) SCRITTO, PROVENIENTE DALLA PERSONA CONTRO LA QUALE È DIRETTA LA DOMANDA O DAL SUO RAPPRESENTANTE, CHE FACCIA APPARIRE VEROSIMILE IL FATTO ALLEGATO;
2) QUANDO IL CONTRAENTE È STATO NELL'IMPOSSIBILITÀ MORALE O MATERIALE DI PROCURARSI UNA PROVA SCRITTA (ESEMPIO: Caso in cui c'è un determinato rapporto di parentela tra le parti);
3) QUANDO IL CONTRAENTE HA SENZA SUA COLPA PERDUTO IL DOCUMENTO CHE GLI FORNIVA LA PROVA».
Quale eccezione alla regola generale EX ART. 2724 CC, EX ART. 2725.1 CC, rubricato “Atti per i quali è richiesta la prova per iscritto o la forma scritta”, è stabilito che «QUANDO SECONDO LA LEGGE O LA VOLONTÀ DELLE PARTI , UN CONTRATTO DEVE ESSERE PROVATO PER ISCRITTO (cioè quando è richiesta la forma scritta ad probationem, ai fini della prova del contratto), LA PROVA PER TESTIMONI È AMMESSA SOLTANTO NEL CASO INDICATO DAL N. 3 DELL'ARTICOLO PRECEDENTE (cioè «QUANDO IL CONTRAENTE HA SENZA SUA COLPA PERDUTO IL DOCUMENTO CHE GLI FORNIVA LA PROVA»)»; allo stesso tempo, EX ART. 2725.2 CC è stabilito che «LA STESSA REGOLA SI APPLICA NEI CASI IN CUI LA FORMA SCRITTA È RICHIESTA SOTTO PENA DI NULLITÀ (cioè quando è richiesta la forma scritta ad substantiam, ai fini della validità del contratto)».

Tratto da DIRITTO PROCESSUALE CIVILE di Luisa Agliassa
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