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Nomina del consulente tecnico di parte


Al fine di garantire efficacemente il diritto di difesa delle parti durante questo procedimento di consulenza tecnica, EX ART. 201.1 CPC, rubricato “Consulente tecnico di parte”, è stabilito che «IL GIUDICE ISTRUTTORE, CON L'ORDINANZA DI NOMINA DEL CONSULENTE, ASSEGNA ALLE PARTI UN TERMINE ENTRO IL QUALE POSSONO NOMINARE, CON DICHIARAZIONE RICEVUTA DAL CANCELLIERE, UN LORO CONSULENTE TECNICO», quale sorta di ausiliario tecnico scientifico dell’avvocato che rappresenta tecnicamente la parte nel processo: EX ART. 201.2 CPC è stabilito che «IL CONSULENTE DELLA PARTE, OLTRE AD ASSISTERE A NORMA DELL'ARTICOLO 194 ALLE OPERAZIONI DEL CONSULENTE DEL GIUDICE, PARTECIPA ALL'UDIENZA E ALLA CAMERA DI CONSIGLIO OGNI VOLTA CHE VI INTERVIENE IL CONSULENTE DEL GIUDICE, PER CHIARIRE E SVOLGERE, CON L'AUTORIZZAZIONE DEL PRESIDENTE, LE SUE OSSERVAZIONI SUI RISULTATI DELLE INDAGINI TECNICHE».

Tratto da DIRITTO PROCESSUALE CIVILE di Luisa Agliassa
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