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Le riforme parziali al codice penale del 1930


Negli anni successivi all’entrata in funzione della Costituzione hanno preso corpo due iniziative differenti.
Da un lato si sono effettuate modifiche parziali al codice del 1930, che era orientato prevalentemente in senso inquisitorio, da un altro lato si è pensato ad un nuovo processo penale.
Il primo orientamento è prevalso almeno fino al 1968.
La l. 517/55 ha modificato oltre 130 articoli del codice del 1930 seguendo una precisa strategia: poiché non vi era il tempo per discutere nuovi istituti si è pensato di reintrodurre le garanzie già sperimentate nel codice liberale del 1913.
Le innovazioni più incisive, però, sono derivate dalle sentenze della Corte Costituzionale che hanno dichiarato l’illegittimità delle norme poste da codice del 1930.
L’effetto complessivo è stato quello di pervenire ad un sistema misto di tipo prevalentemente accusatorio: la difesa partecipava a quasi tutti gli atti precedenti al dibattimento.
L’unico aspetto che non fu toccato è stata la stessa struttura “mista” del processo e, di conseguenza, il principio del cumulo delle funzioni processuali: da un lato il giudice istruttore procedeva d’ufficio alla ricerca delle prove, dall’altro lato il Pubblico Ministero poteva condurre una sua istruzione sommaria, infine il giudice del dibattimento nella decisione definitiva poteva utilizzare tutti i verbali raccolti nelle fasi anteriori.

Tratto da DIRITTO PROCESSUALE PENALE di Stefano Civitelli
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