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Il sistema misto nel Code d’instruction criminelle


Nel Code d’instruction criminelle, promulgato nel 1808 ma entrato in vigore nel 1811, il sistema misto era così congegnato: la fase anteriore al dibattimento, denominata istruzione, era prevalentemente inquisitoria, ma era temperata in aspetti fondamentali da istituti del sistema accusatorio; la fase del dibattimento era prevalentemente accusatoria, salvo alcuni temperamenti in senso inquisitorio.
Il sistema misto era caratterizzato da una netta separazione delle funzioni tra accusa e giudizio.
L’istruzione era segreta e veniva svolta dal giudice istruttore, ma non era puramente inquisitoria in quanto:
iniziava solo dopo che il Pubblico Ministero aveva fatto formale richiesta al giudice istruttore;
terminava solo dopo che il Pubblico Ministero aveva chiesto il rinvio a giudizio o il proscioglimento;
il giudice non poteva rifiutarsi di compierla;
era garantito all’imputato il controllo giurisdizionale sulla richiesta di rinvio a giudizio.
Nella fase istruttoria l’assunzione delle prove era affidata al giudice, e cioè ad un organo comunque separato dal potere esecutivo e soggetto al controllo della Corte d’Appello.
La fase del dibattimento era accusatoria ma temperata dai seguenti principi tipicamente inquisitori:
le domande ai testimoni erano rivolte dal presidente dell’organo giudicante;
gli atti compiuti prima del dibattimento potevano essere letti e su di essi il giudice poteva fondare la sua decisione.
L’istruzione era una “assunzione” della prova, mentre il dibattimento costituiva una “critica” ed un “controllo” sulla medesima.
Il sistema misto è stato criticato in quanto le prove sono raccolte in segreto senza che la difesa possa svolgere un controllo: soltanto in dibattimento l’imputato è autorizzato a “demolire” le prove, già assunte.
In definitiva il difetto del sistema misto napoleonico sta nel non aver assicurato il principio di separazione delle fasi.
Dopo il 1815 negli Stati europei tornarono al potere i sovrani assoluti, i quali immediatamente ripristinarono il processo inquisitorio.

Tratto da DIRITTO PROCESSUALE PENALE di Stefano Civitelli
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