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Periculum in mora


In particolare del “periculum in mora” che assurga agli estremi della irreparabilità del pregiudizio, rendendo costituzionalmente doverosa la tutela cautelare
È possibile effettuare un’altra, importantissima, distinzione a seconda che il periculum in mora assurga uno agli estremi della irreparabilità del pregiudizio: cioè consista in danno insuscettibile di essere riparato adeguatamente nella forma della tutela risarcitoria o per equivalente monetario.
Si può dire che la irreparabilità la si coglie da due angoli visuali diversi e tra di loro non incompatibili, a seconda che il danno consista nella distruzione (o dispersione) di una res materiale infungibile o nella perdita della garanzia patrimoniale, o invece consista nella lesione di un interesse non patrimoniale del titolare del diritto.
Questa distinzione fra pregiudizio irreparabile e no è fondamentale, poiché consente di cogliere il limite entro cui la tutela cautelare costituisce una componente essenziale ed ineliminabile della tutela giurisdizionale.
Nella misura in cui la tutela cautelare serve a neutralizzare pericula in mora che assurgono agli estremi dell’irreparabilità del pregiudizio, la predisposizione della tutela cautelare è costituzionalmente doverosa.
Nella misura in cui, invece, si sia alla presenza di pericula in mora che non assurgono agli estremi dell’irreparabilità del pregiudizio, la tutela cautelare non è costituzionalmente doverosa e la sua previsione rientra in tipiche valutazioni di discrezionalità politica del legislatore.

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