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Gli effetti penali della condanna


Mentre gli effetti penali della condanna sono facilmente distinguibili dalle pene principali e dalle misure di sicurezza, non altrettanto facile è la loro distinzione dalle pene accessorie.
Da un lato => gli effetti penali hanno in comune con le pene accessorie il fatto di conseguire “di diritto” alla sentenza di condanna, senza bisogno cioè che siano espressamente disposti mediante uno specifico dictum del giudice , vedi art. 20 c.p.: “le pene accessorie conseguono di diritto alla condanna, come effetti penali di essa”.
Dall’altro => il c.p. però distingue tra pene accessorie ed effetti penali della condanna, assoggettando le 2 categorie di conseguenze sanzionatorie ad un disciplina differenziata.
Es. art. 151.1 c.p., nel disciplinare l’efficacia dell’amnistia impropria stabilisce che essa “fa cessare l’esecuzione della condanna (cioè le pene principali) e le pene accessorie”, lasciando pertanto salvi gli effetti penali.
La difficoltà di individuare la categoria degli effetti penali, distinguendola dalla pene accessorie, deriva sia dalla mancanza di una loro definizione o elencazione legislativa sia anche dal fatto che pure le pene accessorie non sono previste in un numerus claurus. Inoltre non poche leggi extrapenali fanno derivare dalla condanna a determinati reati delle conseguenze negative relativa all’accesso a pubblici concorsi o alla iscrizione in albi professionali o alla concessione di licenze e autorizzazioni.

Pur in mancanza di un orientamento pacifico e unitario si conclude che la soluzione preferibile è quella restrittiva, che non identifica gli effetti penali con qualunque conseguenza negativa (diversa sia dalle pene principali sia dalle misure di sicurezza) della condanna penale, ma li circoscrive alle conseguenze aventi natura strettamente penale.
Gli effetti penali si caratterizzano rispetto alle pene accessorie perché sono conseguenze negative che incidono sullo status del soggetto dio fronte alla lex penale, anziché essere delle limitazioni immediatamente sofferte dal condannato.
Es. costituisce effetto penale la preclusione alla concessione della sospensione condizionale della pena che discende da una precedente condanna ex art. 164.2 n.1 c.p.
In pratica, si tratta di effetti che si producono con la condanna ma destinati ad attualizzarsi in un 2° momento, in tale es. nell’eventualità di concedere una sospensione condizionale.

Tratto da DIRITTO PENALE di Beatrice Cruccolini
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