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La testimonianza dei minorenni nel processo penale


Alcuni studiosi sono scettici riguardo alla capacità dei minori di testimoniare a causa dei seguenti fattori:
Maggiore suggestionabilità rispetto agli adulti.
Sicuramente incide pesantemente sulla testimonianza dei bambini, soprattutto in situazioni particolari in cui si trovano in tribunale.
E’ comprensibile che in questi casi il minore non collabori o, viceversa, tenda a deformare la realtà per renderla meno dolorosa.
Inoltre si è notato che davanti a domande che prevedono una risposta chiusa “sì/no”, il minore manifesta la tendenza a rispondere “sì” anche quando avrebbe dovuto rispondere “no”.
Infine la spiccata tendenza dei bambini a venire incontro alle aspettative degli altri li porta rispondere con più facilità anche quando non sono sicuri, aumentando così il rischio di falsi riconoscimenti.
Maturità insufficiente per compiere operazioni cognitive complesse.
Le competenze cognitive dei minori non sono considerabili né superiori né inferiori a quelle degli adulti: esse sono qualitativamente diverse.
Infatti molti ricercatori hanno affermato che anche il bambino può avere un ricordo accurato, al pari di un adulto.
Il problema attiene, casomai, alla difficoltà che i bambini hanno a ricordare dettagli non salienti.
Tutto ciò appena detto vale solo nel caso che il bambino non abbia subito una precedente intervista, in quanto il resoconto successivo risentirà sicuramente dei colloqui precedentemente fatti.
Tendenza a completare ricordi lacunosi con elementi fantastici.
Questa eventualità è stata più volte smentita, in quanto gli eventuali elementi in più presenti nel racconto del minore sono dovuti più allo stress e a condizioni emotive che alla fantasia.
Il fenomeno suddetto si verifica soltanto quando il minore vive l’esperienza di reato come se si trattasse di un gioco.
La conoscenza di questi elementi può sicuramente condurci ad una migliore valutazione del ricordo fornito dal bambino, in quanto permette una più precisa ricerca della verità nella testimonianza da lui prodotta.
Inoltre nel bambino si ritrovano delle altre potenzialità che più raramente si trovano negli adulti, ad esempio la scarsa propensione a lasciarsi influenzare dai pregiudizi.
In sintesi possiamo affermare che l’aspetto più problematico della deposizione del minore sembra essere non tanto una questione cognitiva, quanto una questione emotiva.
Il codice di procedura penale prevede misure tendenti ad evitare che si determinino situazioni ulteriormente traumatiche ai danni del minore: può essere vitato l’esame incrociato, se il giudice lo ritiene opportuno può essere presente uno psicologo in aula e l’eventuale incidente probatorio può avvenire in una stanza separata da uno specchio unidirezionale in modo che il minore si senta sicuro e possa parlare liberamente.

Tratto da DIRITTO PROCESSUALE PENALE di Stefano Civitelli
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