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Il giudicato sostanziale


(La cosa giudicata si distingue in due concezioni: il concetto di c. d. giudicato formale ed il concetto di c. d. giudicato sostanziale.)

Una volta che la sentenza è passata in giudicato formale, essa ha effetto di giudicato sostanziale EX ART. 2909 C. C.
In generale, la dottrina parla di cosa giudicata sostanziale/di giudicato sostanziale EX ART. 2909 C. C. per il seguente motivo: il diritto processuale ha una funzione strumentale di attuazione del diritto sostanziale (In altre parole, quando c'è l'esigenza di far accertare un diritto soggettivo violato e/o vantato, si ricorre sempre al processo); di conseguenza, salvo un’eventuale (e assai raro) utilizzo dei mezzi di impugnazione straordinari, nel momento in cui il diritto processuale ha svolto questa sua funzione (In altre parole, nel momento in cui nei confronti della pronuncia del giudice sono stati esperiti i mezzi di impugnazione ordinaria o, comunque, è decorso il termine per proporlo), il dictum/la pronuncia del giudice acquista un valore sostanziale, indipendentemente dal fatto che sia giusta e/o corretta oppure no, e, di conseguenza, si sostituisce al diritto sostanziale.
In particolare, nell’ambito del Capo I del Titolo IV del Libro VI C. C., dedicato alle disposizioni generali in materia della tutela giurisdizionale dei diritti, l’ART. 2909 C. C., rubricato "Cosa giudicata", detta la definizione del c. d. giudicato sostanziale, secondo cui «L'ACCERTAMENTO CONTENUTO NELLA SENTENZA (consistente nel verificare che i fatti si sono svolti in un determinato modo e nell’applicare a questi fatti la corretta norma giuridica, quale momento comune a tutti e tre i tipi di azione di cognizione, che può essere di accertamento mero, di condanna e/o costitutiva) PASSATA IN GIUDICATO [Si intende "passata in giudicato di tipo formale EX ART. 324 CPC", cioè contro cui siano esauriti/non siano più proponibili i mezzi di impugnazione ordinari] FA STATO [In altre parole, quest’espressione significa che, anche se l’accertamento non è corretto (perché i fatti non sono stati accertati in modo corretto, il che è possibile, ad esempio, se le parti non hanno allegato tutti i fatti al processo/se le parti non hanno dedotto nel processo tutto il deducibile e, di conseguenza, vi è stata una cognizione non completa da parte del giudice; e/o perché, a causa di un errore dell’attività giudiziaria, non è stata applicata la norma giuridica che doveva essere applicata), è comunque definitivo e vincolante. In dottrina, quale migliore sinonimo di quest’espressione, si afferma che il giudicato (formale) non copre solo il dedotto, ma anche il deducibile: ciò significa che, se le parti hanno allegato solo determinati fatti e/o hanno dedotto solo la violazione di alcune norme giuridiche, l’ulteriore deducibile, non entrato nel processo, è coperto dal giudicato. Solo il non deducibile non è coperto dal giudicato (formale): ad esempio, i c. d. patti sopravvenuti, che sono stati conclusi tra attore e convenuto in un momento successivo alla pronuncia della sentenza, non erano deducibili nel giudizio pregresso, motivo per cui possono essere utilizzati dal soccombente per bloccare il giudicato (formale). ESEMPIO: Se, post pronuncia della sentenza di condanna e suo sopravvenuto passaggio in giudicato (formale), il convenuto soccombente paga all’attore vincitore la somma presa a mutuo che gli doveva, qualora sia fatta valere dall’attore nei suoi confronti un’azione esecutiva per il pagamento di tale somma, egli vi potrà opporre il proprio sopravvenuto adempimento.] A OGNI EFFETTO TRA LE PARTI, I LORO EREDI O AVENTI CAUSA».

«L’ACCERTAMENTO CONTENUTO NELLA SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO FA STATO A OGNI EFFETTO» - Il giudicato (sostanziale) dal punto di vista oggettivo: Nello specifico, il giudicato formale può avere efficacia diretta, in processi in cui sia proposta la stessa domanda, e, perciò, sia fatto valere lo stesso diritto, su cui esso già sussiste; o può avere efficacia riflessa, in processi in cui sia proposta domanda, e, perciò, sia fatto valere un diritto, legati con un nesso di pregiudizialità - dipendenza alla domanda e al diritto, su cui esso già sussiste.
1. La c.d. efficacia diretta del giudicato formale è la seguente: se la stessa domanda, che è stata respinta/rigettata dal giudice con una sentenza ormai passata in giudicato formale (perché, ad esempio, sono decorsi i tempi per proporre l’appello), è riproposta dallo stesso attore - il cui diritto soggettivo vantato nel frattempo non si è prescritto - nei confronti dello stesso convenuto davanti ad un altro o allo stesso giudice, il giudice adito per secondo rigetta/respinge nuovamente tale domanda, perché su di essa esiste già un giudicato formale! In altre parole, ciò significa che il giudicato formale ha effetto anche in un successivo processo, nei cui confronti è fatta valere la stessa domanda: questo è il principio del ne bis in idem.
2. Al contrario, la c. d. efficacia riflessa del giudicato formale può essere in senso negativo o in senso positivo; in entrambi i casi, si tratta dell’ipotesi in cui di due domande, proposte in tempi diversi, sono legate tra loro da un c. d. nesso di pregiudizialità - dipendenza.
- In particolare, l’efficacia riflessa del giudicato in senso negativo è la seguente: se una domanda, strettamente dipendente e collegata alla domanda respinta dal giudice con una sentenza ormai passata in giudicato (formale), è proposta dal medesimo attore nei confronti dello stesso convenuto davanti ad un altro o allo stesso giudice, il giudice adito per secondo respinge anche quest’ulteriore domanda. Questa è ulteriore dimensione del principio del ne bis in idem
ESEMPIO: L’attore propone un’azione di ripetizione dell’indebito, al fine di ottenere la restituzione di una somma di denaro, a proprio parere, ingiustamente conferita in pagamento; tuttavia, se il fatto che l’attore stesso fosse debitore per questa somma di denaro è stato accertato con una sentenza di condanna passata in giudicato, l’efficacia riflessa di tale giudicato formale determina il rigetto, da parte del giudice, di tale azione di ripetizione dell’indebito.
- D’altro canto, l’efficacia riflessa del giudicato in senso positivo è la seguente: dato che esiste una pronuncia passata in giudicato, il giudice è vincolato da quest’accertamento positivo nell’ulteriore azione esercitata dall’attore, poichè il diritto ivi da lui fatto valere esiste nella misura in cui esiste il diritto fatto valere nell’azione precedente.
ESEMPIO: L’attore domanda al giudice la condanna di un certo soggetto al pagamento di una somma di denaro a titolo di alimenti; affinchè tale domanda sia accolta dal giudice, i presupposti necessari sono la sussistenza di un determinato vincolo di parentela tra l’attore ed il convenuto e la sussitenza di un particolare stato di bisogno in capo all’attore. Pertanto, nel caso in cui esista un precedente giudicato che accerti la sussistenza in capo all’attore di un rapporto di parentela con iel soggetto da lui convenuto per ottenere gli alimenti, tale rapporto di parentela non potrà più essere contestato dal giudice, ma, al massimo, potrà esclusivamente essere contestata la sussistenza di un effettivo stato di bisogno in capo all’attore.

«L’ACCERTAMENTO CONTENUTO NELLA SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO FA STATO TRA LE PARTI, I LORO EREDI O AVENTI CAUSA» - Il c. d. giudicato (sostanziale) dal punto di vista soggettivo: Nello specifico, l’efficacia (diretta o riflessa) del giudicato formale ha dei limiti soggettivi, essendo effettiva solo tra le parti, i loro eredi o gli aventi causa. In altre parole, affinchè il giudicato formale sia efficace (in modo diretto o riflesso), la domanda (identica a quella su cui già sussiste giudicato formale, o legata da un nesso di pregiudizialità - dipendenza a quella su cui già esso sussiste) deve anche essere proposta tra le medesime parti e/o tra i loro eredi (cioè i successori mortis causa a titolo universale dell’attore e del convenuto del processo, la cui sentenza è passata in giudicato) o tra i loro aventi causa (cioè i successori inter vivos a titolo particolare; in altre parole, i soggetti che hanno acquistato a titolo derivativo il diritto e/o l’obbligazione precedentemente a capo dell’attore e/o del convenuto del processo, la cui sentenza è passata in giudicato).
PERCHÉ, SE L’ATTORE PONE LA DOMANDA (IDENTICA, O LEGATA DA UN NESSO DI PREGIUDIZIALITÀ - DIPENDENZA A QUELLA SU CUI GIÀ SUSSISTE IL GIUDICATO FORMALE) NEI CONFRONTI DI UN SOGGETTO TERZO (CHE, QUINDI, NON HA ACQUISITO INTER VIVOS O MORTIS CAUSA L’OBBLIGAZIONE DEL PRECEDENTE CONVENUTO), IL DICTUM DEL GIUDICE NON FA STATO AD OGNI EFFETTO? La limitazione soggettiva dell’efficacia del giudicato formale, oltre che alle medesime parti processuali, anche ai rispettivi aventi causa - mortis causa o inter vivos - è un’ulteriore attuazione della tutela del diritto di difesa EX ART. 24.2 DELLA COSTITUZIONE: se l’azione, il cui dictum è passato in giudicato, non è stata instaurata nei confronti del soggetto convenuto in giudizio con una domanda identica o legata da un nesso di pregiudizialità - dipendenza a quella su cui già sussiste il giudicato formale, egli non ha potuto esercitato il proprio diritto di difesa nel processo passato in giudicato! In altre parole, se il convenuto fosse vincolato da un dictum passato in giudicato, che è stato pronunciato da un giudice entro un processo cui non ha partecipato, sarebbe violato gravemente il suo diritto di difesa EX ART. 24.2 DELLA COSTITUZIONE.

ECCEZIONI AI LIMITI SOGGETTIVI DEL GIUDICATO FORMALE - In alcune ipotesi tassativamente disciplinate dal C. C., si ha un’estensione del giudicato formale oltre i limiti soggettivi stabiliti EX ART. 2909 C. C.

1. ART. 1595.3 C. C., rubricato "Rapporti tra il locatore e il subconduttore" - EX ART. 1595.3 C. C., è stabilito che «SENZA PREGIUDIZIO DELLE RAGIONI DEL SUBCONDUTTORE VERSO IL SUBLOCATORE [Ciò significa che è fatta salva, in capo al subconduttore, l’eventuale richiesta di risarcimento del danno nei confronti del sublocatore], LA NULLITÀ O LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE HA EFFETTO ANCHE NEI CONFRONTI DEL SUBCONDUTTORE (quale soggetto terzo al processo stesso, da cui è derivata la sentenza di mero accertamento della nullità o la sentenza costitutiva di risoluzione), E LA SENTENZA PRONUNCIATA TRA LOCATORE E CONDUTTORE HA EFFETTO ANCHE CONTRO DI LUI».
Nello specifico, la situazione sostanziale è la seguente: essendo stato concluso un contratto di locazione tra il locatore Tizio e il conduttore Caio, quest’ultimo ha sublocato la cosa locata ad un terzo soggetto Sempronio EX ART. 1594.1 C. C.. A livello processualcivilistico, invece, l’azione di mero accertamento, avente per oggetto la nullità del contratto di locazione, o l’azione costitutiva, avente per oggetto la risoluzione del contratto medesimo, si è instaurata tra il locatore Tizio e il conduttore Caio. In particolare, il fatto che, eccezionalmente, in deroga alla limitazione soggettiva dell’efficacia del giudicato formale EX ART. 2909 C. C., la sentenza derivante EX ART. 1594.1 C. C. abbia effetto anche sul subconduttore, quale soggetto del tutto estraneo al processo,  - fatta comunque salva la possibilità di domandare un risarcimento del danno al subconduttore - dipende proprio dalla configurazione legislativa del rapporto sostanziale di sublocazione.

2. ART. 1306 C. C., riguardo il c. d. giudicato secundum eventum litis - L’ART. 1306.1 C. C., collocato nella Sezione II del Capo VII del Libro IV C. C. dedicata alla materia delle obbligazioni solidali, disciplina un’ipotesi peculiare di parziale estensione soggettiva dell’efficacia del giudicato formale secundum eventum litis: il giudicato formale, avente ad oggetto un’obbligazione solidale (attiva o passiva), a seconda di come si è chiuso il processo, opera solo se a favore degli altri debitori o degli altri creditori.
In particolare, concordamente alla limitazione soggettiva dell’efficacia del giudicato formale EX ART. 2909 C. C., EX ART. 1306.1 C. C. è stabilito che «LA SENTENZA PRONUNZIATA TRA IL CREDITORE E UNO DEI DEBITORI IN SOLIDO (nel qual caso è sottesa un’obbligazione solidale dal punto di vista passivo), O TRA IL DEBITORE E UNO DEI CREDITORI IN SOLIDO (nel qual caso è sottesa un’obbligazione solidale dal punto di vista attivo), NON HA EFFETTO CONTRO GLI ALTRI DEBITORI O CONTRO GLI ALTRI CREDITORI».
ESEMPIO 1: Il creditore Tizio cita in giudizio Caio, uno dei suoi debitori solidali, che viene condannato al pagamento del debito. A tale sentenza è però estraneo Sempronio, l’altro condebitore, per la cui condanna sarà necessaria un’altra causa.
Tuttavia, eccezionalmente, in deroga alla limitazione soggettiva dell’efficacia del giudicato formale EX ART. 2909 C. C., EX ART. 1306.2 C. C. è stabilito che «GLI ALTRI DEBITORI POSSONO OPPORLA AL CREDITORE [Nello specifico, una giudicato favorevole ai debitori/agli obbligati solidali, che, quindi, può essere da ciascuno di loro opposto/eccepito al creditore nel caso di un’ulteriore sua domanda nei propri confronti, può essere una sentenza di rigetto della domanda del creditore nei confronti del debitore solidale convenuto, che farà nuovamente rigettare la domanda del creditore.], SALVO CHE SIA FONDATA SOPRA RAGIONI PERSONALI AL CONDEBITORE; GLI ALTRI CREDITORI POSSONO FARLA VALERE CONTRO IL DEBITORE (nel qual caso è sottesa un’obbligazione solidale dal punto di vista attivo), SALVE LE ECCEZIONI PERSONALI CHE QUESTI PUÒ OPPORRE A CIASCUNO DI ESSI».
ESEMPIO 2: Nell’ESEMPIO 1, si supponga che la sentenza abbia accertato l’invalidità del patto sugli interessi extralegali EX ART. 1284.3 C. C., riducendo, quindi, la pretesa del creditore. Sempronio, estraneo alla sentenza, potrà nondimeno giovarsi di tale aspetto di essa e opporre al creditore quest’accertamento senza che occorra un nuovo giudizio.

3. ART. 81 CPC, rubricato "Sostituzione processuale" - Riguardo l’efficacia o meno del giudicato formale in capo al sostituito, si veda la parte dedicata all’istituto della sostituzione processuale. Al contrario, nel caso di rappresentanaza processuale (legale o volontaria), poiché la parte processuale è pur sempre il rappresentato attore, non si ha alcuna estensione soggettiva del giudicato sostanziale, in deroga a quanto stabilito EX ART. 2909 C. C..

Tratto da DIRITTO PROCESSUALE CIVILE di Luisa Agliassa
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