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La disciplina CC e CPC del mezzo di prova costituendo del giuramento



Il giuramento è la dichiarazione di parte opposta alla confessione, perché consiste nel giurare la verità di fatti a sé favorevoli!

La disciplina specifica del giuramento decisorio


EX ART. 2736 CC è stabilito che «IL GIURAMENTO È DI DUE SPECIE: 1) È DECISORIO QUELLO CHE UNA PARTE DEFERISCE ALL'ALTRA PER FARNE DIPENDERE LA DECISIONE TOTALE O PARZIALE DELLA CAUSA; […]».
Si tratta di un mezzo di prova ereditato dal passato, della cui vigenza oggi si dubita, poiché la Corte Costituzionale, eliminando il profilo della responsabilità religiosa delle proprio giuramento, con SENTENZA 8 OTTOBRE 1996, N. 334 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell' ART. 238.1 CPC limitatamente alle parole "RELIGIOSA E" e dell' ART. 238.2 CPC limitatamente alle parole "DAVANTI A DIO E AGLI UOMINI". In particolare, EX ART. 238.1 CPC, rubricato “Prestazione”, è stabilito che «IL GIURAMENTO DECISORIO È PRESTATO PERSONALMENTE DALLA PARTE ED È RICEVUTO DAL GIUDICE ISTRUTTORE. QUESTI AMMONISCE IL GIURANTE SULL'IMPORTANZA [RELIGIOSA E] MORALE DELL'ATTO (in termini di responsabilità morale, che, somunque, nella socità attuale non ha più molto rilievo) E SULLE CONSEGUENZE PENALI (abbastanza rilevanti ed emesse in eventuale successivo processo penale. In particolare, EX ART. 2378.2 CC è stabilito che, nel caso in cui il giuramento decisorio sia stato dichiarato falso, l'altra parte «PUÒ TUTTAVIA DOMANDARE IL RISARCIMENTO DEI DANNI NEL CASO DI CONDANNA PENALE PER FALSO GIURAMENTO») DELLE DICHIARAZIONI FALSE, E QUINDI LO INVITA A GIURARE»; inoltre, EX ART. 238.2 CPC è stabilito che «IL GIURANTE, IN PIEDI, PRONUNCIA A CHIARA VOCE LE PAROLE: "CONSAPEVOLE DELLA RESPONSABILITÀ CHE COL GIURAMENTO ASSUMO [DAVANTI A DIO E AGLI UOMINI], GIURO...", E CONTINUA RIPETENDO LE PAROLE DELLA FORMULA SU CUI GIURA».
EX ART. 233.1 CPC, rubricato “Deferimento del giuramento decisorio”, è stabilito che «IL GIURAMENTO DECISORIO PUÒ ESSERE DEFERITO (cioè può esserne richiesta l'assunzione su istanza di parte) IN QUALUNQUE STATO DELLA CAUSA (quale peculiarità del giuramento decisorio, vs generica barriera preclusiva di istanza di assunzione di mezzo di prova, che, se orale, è la prima udienza, mentre, se previa memoria scritta, è scadenza del termine ulteriore concesso dal giudice a quo per il deposito di tale appendice scritta EX ART. 183.6 CPC. Si vedrà che l'assunzione del giuramento decisorio è richiedibile anche in appello) DAVANTI AL GIUDICE ISTRUTTORE, CON DICHIARAZIONE FATTA ALL'UDIENZA DALLA PARTE O DAL PROCURATORE MUNITO DI MANDATO SPECIALE O CON ATTO SOTTOSCRITTO DALLA PARTE». Da questa disposizione normativa e, allo stesso tempo, EX ART. 2736 CC, si deduce che il giuramento decisorio non può mai essere disposto d'ufficio da parte del giudice a quo, bensì che è assolutamente riservato all'istanza di parte, perché, se la parte, che viene “sfidata” a giurare la verità di fatti a sé favorevoli, giura, vince la causa!
EX ART. 234 CPC, rubricato “Riferimento”, è stabilito che «FINCHÈ NON ABBIA DICHIARATO DI ESSERE PRONTA A GIURARE, LA PARTE, ALLA QUALE IL GIURAMENTO DECISORIO È STATO DEFERITO, PUÒ RIFERIRLO (cioè rimandarlo) ALL'AVVERSARIO NEI LIMITI FISSATI DAL CODICE CIVILE (In particolare, EX ART. 2379.2 CC è stabilito che «IL GIURAMENTO […] NON PUÒ ESSERE RIFERITO QUALORA IL FATTO CHE NE È L'OGGETTO NON SIA COMUNE A ENTRAMBE LE PARTI»; inoltre, sussistono gli ulteriori limiti oggettivi alla sua ammissibilità EX ART. 2379.1 CC, di cui si tratta poco oltre)».
EX ART. 2737 CC, rubricato “Capacità delle parti”, è stabilito che «PER DEFERIRE O RIFERIRE IL GIURAMENTO SI CHIEDONO LE CONDIZIONI INDICATE DALL'ARTICOLO 2731 (cioè i limiti soggettivi indicati per la confessione)».
Inoltre, quali limiti oggettivi di ammissibilità del giuramento decisorio, EX ART. 2739.1 CC è stabilito che «IL GIURAMENTO NON PUÒ ESSERE DEFERITO O RIFERITO PER LA DECISIONE DI CAUSE RELATIVE A DIRITTI DI CUI LE PARTI NON POSSONO DISPORRE NÉ SOPRA UN FATTO ILLECITO (perché, altrimenti, il potenziale giurante è posto davanti al bivio poco piacevole di perdere la causa, oppure vincerla, previa dichiarazione di un fatto illecito) O SOPRA UN CONTRATTO PER LA VALIDITÀ DEL QUALE SIA RICHIESTA LA FORMA SCRITTA (c. d. ab substantiam), NÉ PER NEGARE UN FATTO CHE DA UN ATTO PUBBLICO RISULTI AVVENUTO ALLA PRESENZA DEL PUBBLICO UFFICIALE CHE HA FORMATO L'ATTO STESSO (nel qual caso si deve ricorrere alla c. d. querela di falso)»; inoltre, EX ART. 2739.2 CC è stabilito che «IL GIURAMENTO NON PUÒ ESSERE DEFERITO CHE SOPRA UN FATTO PROPRIO DELLA PARTE A CUI SI DEFERISCE O SULLA CONOSCENZA CHE ESSA HA DI UN FATTO ALTRUI E NON PUÒ ESSERE RIFERITO QUALORA IL FATTO CHE NE È L'OGGETTO NON SIA COMUNE A ENTRAMBE LE PARTI».
EX ART. 2738.1 CC, rubricato “Efficacia” probatoria, quale ulteriore peculiarità del giuramento decisorio, è stabilito che «SE È STATO PRESTATO IL GIURAMENTO DEFERITO O RIFERITO, L'ALTRA PARTE NON È AMMESSA A PROVARE IL CONTRARIO (il che significa che il giuramento decisorio ha efficacia di piena prova/di prova legale. Tuttavia, quale ipotesi analoga alla confessione resa EX ART. 2733.3 CC, EX ART. 2738.3 CC è stabilito che «IN CASO DI LITISCONSORZIO NECESSARIO, IL GIURAMENTO PRESTATO DA ALCUNI SOLTANTO DEI LITISCONSORTI È LIBERAMENTE APPREZZATO DAL GIUDICE»), NÉ PUÒ CHIEDERE LA REVOCAZIONE (straordinaria, quale mezzo di impugnazione straordinario, che fa sì che possa essere annullata la sentenza basata su prove, poi dichiarate false) DELLA SENTENZA (basata su tale giuramento decisorio) QUALORA IL GIURAMENTO SIA STATO DICHIARATO FALSO (in un eventuale successivo processo penale)». Considerata l'efficacia probatoria del giuramento decisorio, che fa vincere in automatico la causa al giurante, è chiaro che la richiesta di assunzione dello stesso avviene solo nella situazione un po' estrema, in cui l'attore richiedente, che ripone la propria fiducia nell'onestà del convenuto o, in caso contrario, nell'eventuale sanzione penale a seguito di giuramento falso, non è riuscita a provare i fatti alla base della propria pretesa e, di conseguenza, è consapevole del fatto che la sua domanda sarà comunque respinta dal giudice a quo!
Al contrario, EX ART. 239.1 CPC, rubricato “Mancata prestazione”, è stabilito che «LA PARTE ALLA QUALE IL GIURAMENTO DECISORIO È DEFERITO, SE NON SI PRESENTA SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO ALL'UDIENZA ALL'UOPO FISSATA, O, COMPARENDO, RIFIUTA DI PRESTARLO O NON LO RIFERISCE ALL'AVVERSARIO, SOCCOMBE RISPETTO ALLA DOMANDA O AL PUNTO DI FATTO RELATIVAMENTE AL QUALE IL GIURAMENTO È STATO AMMESSO; E DEL PARI SOCCOMBE LA PARTE AVVERSARIA, SE RIFIUTA DI PRESTARE IL GIURAMENTO CHE LE È RIFERITO».

Tratto da DIRITTO PROCESSUALE CIVILE di Luisa Agliassa
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