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La disciplina CC e CPC del mezzo di prova costituendo della testimonianza



A tal proposito, dobbiamo avere come riferimento normativo sia gli ARTT. DA 2721 A 2726 CC, sia gli ARTT. 244 E SGG. CPC.
La prova testimoniale è un mezzo di prova che ha ad oggetto la dichiarazione di un terzo, inerente fatti rilevanti per il processo e liberamente valutabile da parte del giudice a quo.

Istanza di parte o disposizione d'ufficio della sua assunzione

In linea di principio, la prova testimoniale è riservata all'istanza di assunzione di parte, che presenta una certa rigidità formale: EX ART. 244 CPC è stabilito che «LA PROVA PER TESTIMONI DEVE ESSERE DEDOTTA MEDIANTE INDICAZIONE SPECIFICA DELLE PERSONE (terze) DA INTERROGARE E DEI FATTI, FORMULATI IN ARTICOLI SEPARATI (In genere, le domande formulate dalla parte, entro istanza di assunzione di prova testimoniale, nei confronti del terzo sono del tipo: “È vero che è successo questo, è successo tal altro?”), SUI QUALI CIASCUNA DI ESSE DEVE ESSERE INTERROGATA»; tuttavia, EX ART. 281-TER CPC è stabilito che, nel procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica (e, quindi, salve le ipotesi eccezionali EX ART. 50-BIS CPC), «IL GIUDICE MONOCRATICO DI TRIBUNALE PUÒ DISPORRE D'UFFICIO LA PROVA TESTIMONIALE FORMULANDONE I CAPITOLI, QUANDO LE PARTI NELLA ESPOSIZIONE DEI FATTI (entro gli atti introduttivi del processo, quali l'atto di citazione e la comparsa di risposta; e/o entro l'interrogatorio libero) SI SONO RIFERITE A PERSONE CHE APPAIONO IN GRADO DI CONOSCERE LA VERITÀ (e, quindi, sono chiamate dal giudice a quo a rendere la loro dichiarazione, la cui assunzione non è stata precedentemente richiesta dalle parti)».

Tratto da DIRITTO PROCESSUALE CIVILE di Luisa Agliassa
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