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Procedimento, svolgimento del giudizio d'appello




Art. 347cpc: "La costituzione in appello avviene secondo le forme e i termini per i procedimenti davanti al tribunale."
All'Art. 348cpc abbiamo l'improcedibilità che è una sanzione tipica dei mezzi di impugnazione che colpisce non l'atto introduttivo ma un mancato adempimento successivo all'atto introduttivo. L'appello e' dichiarato improcedibile,  anche d'ufficio,  se l'appellante non si costituisce in termini. Mentre abbiamo visto in primo grado se l'attore non si costituisce in termini cosa succede? Bisogna vedere se il convenuto si è costituito in termini, abbiamo un giudice persona fisica designato,  arriviamo alla prima udienza, alla prima udienza bisognerà vedere se il convenuto chiederà che il processo prosegua in contumacia dell'attore avremo la prosecuzione del processo. In appello il legislatore è più severo, ci dice che se tu proponi l'appello e poi non ti costituisci l'appello viene dichiarato improcedibile. "Se l'appellante non compare alla prima udienza,  benché si sia anteriormente costituito,  il collegio,  con ordinanza non impugnabile,  rinvia la causa ad una prossima udienza,  della quale il cancelliere da' comunicazione all'appellante. Se anche alla nuova udienza l'appellante non compare,  l'appello e' dichiarato improcedibile anche d'ufficio". (secondo comma art.348). Non è possibile l'intervento in appello, avrebbe poco senso con queste caratteristiche. L'art.344 ci dice che "Nel giudizio d'appello e' ammesso soltanto l'intervento dei terzi che potrebbero proporre opposizione a norma dell'articolo 404." Sono i terzi che sono legittimati a proporre l'opposizione di terzo, tra questi c'è un terzo a cui viene riconosciuto questa legittimazione che è il litisconsorte necessario, quello pretermesso. Però in linea di principio l'intervento in appello non è ammissibile.
La prima udienza è disciplinata dall'art. 350. È una prima udienza che si struttura in modo analogo a quella di primo grado. Quindi avremo anzitutto un controllo della regolarità del contradditorio,  vedete al secondo e terzo comma dell'art. 350 [Nella prima udienza di trattazione il giudice verifica la regolare costituzione del giudizio e,  quando occorre,  ordina l'integrazione di esso o la notificazione prevista dall'art. 332,  oppure dispone che si rinnovi la notificazione dell'atto di appello.
Nella stessa udienza il giudice dichiara la contumacia dell'appellato,  provvede alla riunione degli appelli proposti contro la stessa sentenza e procede al tentativo di conciliazione ordinando,  quando occorre,  la comparizione personale delle parti.]. Qui si prevede anche il tentativo di conciliazione delle parti. L'art. 351 si occupa dei Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria. Perché ricordiamoci che la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva però può essere chiesta la sospensione di questa esecutorietà al giudice d'appello. Quando provvederò il giudice d'appello? Provvederà subito in prima udienza, anzi vedete che la parte può anche chiedere che chiedere che la decisione sulla sospensione sia pronunciata prima dell'udienza di comparizione. Con lo stesso decreto,  se ricorrono giusti motivi di urgenza,  può disporre provvisoriamente l'immediata sospensione dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione della sentenza; in tal caso,  all'udienza in camera di consiglio il collegio o il tribunale conferma,  modifica o revoca il decreto con ordinanza non impugnabile. Perché c'è questa esigenza che qualora ci siano giusti motivi d'urgenza ci sia una decisione anticipata anche con la forma del decreto quindi senza instaurare il contraddittorio con l'altra parte? Perché i tempi per instaurare il giudizio d'appello non sono brevi,  sono gli stessi del giudizio di primo grado.
L'art. 352 è dedicato alla decisione. Nel giudizio d'appello avremo una fase di assunzione delle prove? Abbastanza rara, è un giudizio essenzialmente chiuso ai nova per le prove. Potrebbe essere disposta la rinnovazione dell'assunzione avvenuta in primo grado, ma è molto rara. Non c'è bisogno di tutto ciò che è previsto all'art.183 perché è legata ai nuovi fatti, eccezioni, eventuali domande riconvenzionali, proposizione dei nuovi mezzi di prova. Perciò esaurita la fase preliminare di regolarità di contradditorio, la fase di trattazione arriviamo subito alla decisione della causa. Come avviene questa decisione? L'art. 352 prevede sia il caso la decisione avviene da parte della Corte d'appello sia il caso in cui avviene da parte del giudice monocratico del tribunale. Quando viene da parte della Corte d'appello che differenze vedete rispetto a quello che abbiamo visto nel giudizio di primo grado al tribunale collegiale? La differenza è che è tutto collegiale il giudizio che si svolge davanti la Corte d'appello, quindi non abbiamo la distinzione giudice istruttore e collegio. Quindi fin dalla prima udienza tutto si svolge davanti al collegio. C'è solo la possibilità che ci sia una decisione monocratica del presidente nel caso in cui ci sia la decisione sulla sospensione dell'esecutorietà se no è tutto collegiale. Per cui abbiamo il collegio che invita le parti a precisare le conclusioni e dispone lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica. Tolto questo è uguale perché vedete ci può essere un'udienza di discussione, però deve essere chiesta dalle parti, deve essere chiesta due volte e poi c'è il deposito della sentenza e i termini sono gli stessi.
Se invece abbiamo l'appello che si svolge davanti al tribunale monocratico com'è la decisione della causa? Vi ricordate, se siamo in primo grado abbiamo due possibilità: una modalità che si modella su quella della decisione collegiale con solo la differenza che se c'è l'udienza di discussione mancano le memorie di replica. Però c'è anche l'altra modalità con lettura in udienza della sentenza, dispositivo e motivazione. Qui invece? "Se l'appello e` proposto al tribunale,  il giudice,  quando una delle parti lo richiede,  dispone lo scambio delle sole comparse conclusionali a norma dell'articolo 190 e fissa l'udienza di discussione non oltre sessanta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle comparse medesime; la sentenza e` depositata in cancelleria entro i sessanta giorni successivi." Quindi c'è solo la modalità più tradizionale, anche se c'è un'unica differenza? Qui rimangono i 60 gg, in quello di primo grado invece è dimezzato a 30 gg. Ma sono piccole differenze.

Tratto da DIRITTO PROCESSUALE CIVILE di Luisa Agliassa
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