Skip to content

Titolo II del Libro I CPC: del pubblico ministero


Passando, invece, alle norme successive, vediamo che sono dedicate al pubblico ministero. Abbiamo già fatto cenno a questa figura del pubblico ministero, abbiamo detto che ha un ruolo inferiore sicuramente nel processo civile rispetto al processo penale, perché il processo civile è un processo di parti private. Si discute da parecchi anni se non eliminare la figura del pubblico ministero dal processo civile, quindi per potenziare, appunto, la sua attività nel processo penale. Come vediamo in questi articoli che vanno dal 69 al 74, il pubblico ministero può svolgere tre ruoli diversi nel processo civile.
Abbiamo già visto un ruolo che può essere svolto dal pubblico ministero nel processo civile, vi ricordate quale ruolo abbiamo visto? Quello di attore, può proporre la domanda; quindi abbiamo già detto che nelle situazioni nelle quali ci sono dei forti interessi di carattere pubblicistico, il legislatore, in casi eccezionalissimi, può anche prevedere che sia il giudice d'ufficio ad iniziare il processo. Però, invece, per lo più in situazioni, per l'appunto, di forti interessi pubblicistici può prevedere che, a fronte dell'inerzia del titolare del diritto, l'azione sia fatta valere dal pubblico ministero. Proprio perché il processo civile è caratterizzato dal principio dispositivo, dal principio della domanda, sono dei casi tassativamente elencati dal legislatore.
Tipico esempio è dato dal giudizio di interdizione in abilitazione, che può essere promosso dal pubblico ministero; altro esempio è dato dal giudizio fallimentare che può anche iniziare su domanda del pubblico ministero. Quindi il pubblico ministero può essere, anzitutto, attore oppure può avere il ruolo di colui che interviene nel processo, può intervenire obbligatoriamente oppure facoltativamente. Infatti il 3° comma dell'art 70 ci dice che il pubblico ministero può comunque intervenire in ogni causa in cui ravvisa un pubblico interesse. Però ci sono dei casi nei quali, invece, deve intervenire obbligatoriamente, proprio perché ci sono degli interessi che trascendono quelli delle parti private del processo, perciò il legislatore impone la presenza del pubblico ministero nel processo. In base al 1° comma dell'art 70 il pubblico ministero deve intervenire a pena di nullità rilevabile d'ufficio in una serie di cause. Quindi, questo vuol dire che se noi abbiamo una causa in cui il pubblico ministero deve intervenire necessariamente e invece l'intervento non ha luogo, avremo una nullità rilevabile d'ufficio da parte del giudice. Quali saranno le cause nelle quali, appunto, è obbligatorio l'intervento del pubblico ministero? Sono, in primo luogo, quelle in cui lui potrebbe essere attore, quindi vuol dire che non c'è stato bisogno dell'esercizio dell'azione da parte del pubblico ministero perché l'azione è stata iniziata da parte del titolare del diritto, però è comunque necessario il suo intervento. Sono poi cause, appunto, in cui il legislatore ravvisa questi interessi pubblici, che vanno quindi al di là degli interessi delle parti, quali sono queste cause? Le cause matrimoniali, comprese quelle di separazione personale dei coniugi e le cause riguardanti lo stato e la capacità delle persone. Poi erano previste anche le cause di lavoro, ma qui è stato abrogato, proprio anche per un risparmio di quella che è l'attività del pubblico ministero, e poi c'è un rinvio ad altri casi previsti dalla legge; vedremo, ad esempio, nel giudizio di querela di falso, quello è un caso in cui è previsto l'intervento obbligatorio del pubblico ministero. Un'altra ipotesi in cui ci deve essere sempre l'intervento del pubblico ministero è all'interno di un mezzo di impugnazione, quale sarà, secondo voi, questo mezzo di impugnazione in cui è sempre necessaria la presenza del pubblico ministero? C'è un giudice davanti al quale ci deve sempre essere il pubblico ministero, ossia la Corte di cassazione. Vedete il 2° comma dell'art 70: il pubblico ministero "deve intervenire in ogni causa davanti alla Corte di cassazione", quindi in tutti i processi davanti alla Corte di cassazione c'è il pubblico ministero, come mai? Come mai non c'è davanti alla Corte d'appello, per la generalità dei processi, e invece c'è davanti alla Corte di cassazione? Perché la Corte di cassazione è il giudice delle leggi, è il giudice delle leggi, della nomofilachia, quindi della conforme interpretazione della legge, proprio per questo c'è questa presenza del pubblico ministero che ha questo ruolo di far valere quelle che sono le esigenze più del diritto oggettivo rispetto a quello che è il diritto che vogliono applicato le parti. Affinché il pubblico ministero possa intervenire, il 1° comma dell'art 71 prevede che "Il giudice, davanti al quale è proposta una delle cause indicate nel primo comma dell'articolo precedente, ordina la comunicazione degli atti al pubblico ministero affinché possa intervenire". Il problema che presenta questa figura del pubblico ministero è vedere quali poteri spettano al pubblico ministero, a cui è dedicato l'art 72 (intitolato "Poteri del pubblico ministero"). Ovviamente se è il pubblico ministero che propone la domanda, quali poteri avrà? Avrà i poteri che ha normalmente l'attore. Però il problema è per il pubblico ministero che interviene nel processo, quali saranno i suoi poteri? Vedete che l'art 72 distingue, al 1° comma ci dice che: "Il pubblico ministero, che interviene nelle cause che avrebbe potuto proporre, ha gli stessi poteri che competono alle parti e li esercita nelle forme che la legge stabilisce per queste ultime". In base al 2° comma, negli altri casi di intervento previsti nell'art 70, quindi quando deve intervenire obbligatoriamente, ma non è titolare del diritto di azione, il pubblico ministero ha dei poteri in materia probatoria, quindi può produrre documenti, può dedurre prove, però è limitato circa le sue conclusioni ai limiti delle domande proposte dalle parti.
Il problema che poi si pone è se il pubblico ministero abbia il potere di impugnare la sentenza. Per quanto concerne i casi di intervento obbligatorio non ha in genere un potere di impugnare la sentenza, proprio perché i suoi poteri sono limitati, tranne le impugnazioni contro sentenze relative a cause matrimoniali, tranne quelle di separazione personale dei coniugi. Infatti il 3° comma dell'art 72 recita: "Il pubblico ministero può proporre impugnazioni contro le sentenze relative a cause matrimoniali, salvo che per quelle di separazione personale dei coniugi". In base al 4° comma, lo stesso potere spetta al pubblico ministero contro le sentenze che dichiarino l'efficacia o l'inefficacia di sentenze straniere relative a cause matrimoniali, sempre escluse quelle di separazione personale dei coniugi. Perché, in genere, nei casi in cui il pubblico ministero non è titolare del potere di azione, ma ha solo l'obbligo di intervenire nel processo, non può impugnare la sentenza, a parte le sentenze relative a cause matrimoniali e quelle che danno efficacia alle cause matrimoniali straniere? Perché quando nel nostro ordinamento non c' era il divorzio succedeva che ci si recava all'estero per cercare di ottenere lì lo scioglimento del matrimonio e poi si chiedeva il riconoscimento in Italia. Per questo, allora, il legislatore aveva previsto questo potere di impugnazione contro le sentenze relative a cause matrimoniali da parte del pubblico ministero. Oggi diciamo che è anacronistico.

Tratto da DIRITTO PROCESSUALE CIVILE di Luisa Agliassa
Valuta questi appunti:

Continua a leggere:

Dettagli appunto:

Altri appunti correlati:

Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:

Puoi scaricare gratuitamente questo appunto in versione integrale.