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Gli atti del procedimento penale


Viene tradizionalmente definito “atto del procedimento penale” quell’atto che è compiuto da uno dei soggetti e che è finalizzato alla pronuncia di un provvedimento penale.
Rientrano nell’insieme di atti del procedimento sia quelli delle indagini preliminari, sia quelli dell’udienza preliminare e del giudizio.
Sono atti a forma vincolata gli atti più importanti del procedimento penale.
Il codice prevede i modelli legali che sono prefissati in via generale per gli atti del procedimento, mentre modelli speciali sono previsti per singoli tipi di atti.
Tali modelli sono garanzie poste a tutela dei soggetti che sono implicati nel procedimento penale.
Sono atti a forma libera quelli per i quali il codice non impone una forma vincolata.
Per quel che riguarda la lingua degli atti essa è, di regola, quella italiana.
Particolari disposizioni valgono per il cittadino italiano che appartiene ad una minoranza linguistica riconosciuta e che si trovi davanti a una autorità giudiziaria di primo o di secondo grado avente giurisdizione sul territorio ove la predetta minoranza è insediata.
Tale cittadino è, a sua richiesta, interrogato o esaminato nella madre-lingua e il relativo verbale è redatto anche in tale lingua.
Gli atti devono obbligatoriamente essere sottoscritti a pena di invalidità.
Il codice prescrive che la sottoscrizione avvenga di propria mano in fine dell’atto, non è valida la sottoscrizione apposta con mezza meccanici o con segni diversi dalla scrittura.
La legge può richiedere la data e il luogo di formazione degli atti, in tal caso deve essere apposto il giorno, il mese, l’anno e il luogo in cui l’atto è compiuto.
L’omissione di ciò causa nullità, ma soltanto nel caso in cui la data non possa stabilirsi con certezza in base a elementi contenuti nell’atto medesimo o in atti a questo connessi.
Inoltre è fatto divieto di pubblicazione degli atti del procedimento.
Durante il procedimento e dopo la sua definizione chiunque vi abbia interesse può ottenere il rilascio, a proprie spese, di copie, estratti o certificati di singoli atti.
Il rilascio avviene su autorizzazione, salvo che la legge riconosca espressamente al richiedente il diritto al rilascio.
I casi nei quali l’interessato non può ottenere il rilascio riguardano gli atti coperti dal segreto investigativo.
Il rilascio non fa venire meno il divieto di pubblicazione.
Quando il difensore presenta all’autorità giudiziaria atti o documenti, ha diritto al rilascio di attestazione dell’avvenuto deposito anche in calce a una copia.

Tratto da DIRITTO PROCESSUALE PENALE di Stefano Civitelli
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