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L’operatività del principio di preclusione


Sul piano strutturale il rito del lavoro è un processo caratterizzato da un elevatissimo grado di concentrazione e di immediatezza, dal principio di preclusione e dall’accentuazione dei poteri del giudice sia in tema di direzione del processo sia in tema di poteri istruttori.
In considerazione sia delle peculiarità proprie delle situazioni soggettive implicate nei rapporti di lavoro, sia dell’esigenza più generale di migliorare la macchina processuale come strumento di produzione di decisioni il più possibile giuste, il punto di equilibrio tra alla componente privatistica e la componente pubblicistica del processo è tutto spostato a favore della seconda.
In estrema sintesi:
- il processo inizia con ricorso; la data della prima udienza è fissata dal giudice e non dall’attore;
- al ricorso sono ricollegate preclusioni non solo in punto di individuazione dell’oggetto del processo, ma anche in punto di prove relative ai fatti posti a fondamento del diritto fatto valere;
- alla memoria difensiva, da depositarsi in cancelleria 10 giorni prima della data della prima udienza, sono ricollegate preclusioni in punto di domanda riconvenzionale, di eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d’ufficio, di documenti e di mezzi di prova relativi sia alla prova contraria di fatti costitutivi affermati dall’attore sia la prova positiva dei fatti posti a fondamento delle domande riconvenzionali o delle eccezioni proposte dal convenuto;
- nella prima udienza è consentita una limitata possibilità di modifica delle domande e eccezioni già proposte solo se ricorrano “gravi motivi” e “previa autorizzazione del giudice”, nonché la possibilità di chiedere l’assunzione di mezzi di prova; l’unica valvola di sfogo di questo rigido sistema di preclusione è la previsione secondo cui il giudice “può disporre d’ufficio in qualsiasi momento l’ammissione di ogni mezzo di prova”;
- la concentrazione del processo è assicurata da una serie di disposizioni: in primo luogo il processo può esaurirsi nella prima udienza sia quando non vi siano prove da assumere sia quando queste vi siano e possano in concreto essere assunte nel corso della stessa udienza; il dispositivo della sentenza con cui si definisce il giudizio deve essere emanato nella stessa udienza nella quale sono state assunte le prove, subito dopo la discussione orale senza soluzione di continuità;
- al giudice sono attribuiti ampi poteri direttivi oltre al potere di disporre d’ufficio l’ammissione di mezzi di prova;
- nel giudizio d’appello non sono ammesse oltre a nuove domande neanche nuove eccezioni e nuovi mezzi di prova a meno che non siano “indispensabili”;

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